Cassazione Civile, Ordinanza n. 31355/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di rimborso IRES proposta da Banca d'Italia per il recupero di somme versate in eccesso in relazione agli anni d'imposta 2004-2007, a seguito della sopravvenuta deducibilità parziale dell'IRAP ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 185/2008. L'Ufficio aveva rimborsato solo una parte del capitale e degli interessi richiesti. In primo grado la CTP aveva accolto la domanda sul capitale ma aveva riconosciuto gli interessi secondo la tesi erariale; in appello la CTR aveva accolto l'appello della contribuente sul dies a quo degli interessi, confermando il capitale nella misura indicata dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione degli artt. 6, commi 1-3, d.l. n. 185/2008 e degli artt. 44 e 44-bis d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che gli interessi sulle somme da rimborsare dovessero decorrere dalla data di entrata in vigore della norma agevolativa e non dal semestre successivo ai versamenti; secondo, deducendo violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 185/2008, perché la domanda del 3.12.2009 sarebbe stata tardiva per i versamenti IRAP effettuati nel 2002, dovendosi computare il termine decadenziale quadriennale dalla sopravvenuta disciplina del 2008. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la sentenza d'appello per omessa/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, poiché la CTR non aveva spiegato il mancato riconoscimento di euro 10.723,00 relativi alla differenza di maggiore IRES dovuta per il 2005.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati entrambi i motivi: quanto agli interessi, ha ribadito che, in materia di rimborsi d'imposta, gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 maturano per semestri, escluso il primo, dalla data del versamento e non dalla domanda né dalla data di entrata in vigore della norma che introduce il diritto al rimborso; quanto alla decadenza, ha affermato che il termine va riferito al pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso, cioè all'IRES poi restituita, e non al diverso versamento IRAP che ha alimentato il credito compensato, sicché la domanda era tempestiva. Ha invece accolto il ricorso incidentale della Banca d'Italia, rilevando che la sentenza della CTR era priva di motivazione sul mancato riconoscimento della differenza di euro 10.723,00, con violazione del minimo costituzionale della motivazione; per tale capo ha cassato con rinvio al giudice di merito affinché provveda a colmare il difetto motivazionale. Il giudizio è stato quindi definito con rigetto del principale e accoglimento dell'incidentale con rinvio limitatamente a quest'ultimo profilo.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
ha introdotto la deducibilità parziale dell'IRAP ai fini IRES/IRPEF in misura forfettaria del 10% per l'anno di competenza
art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
hanno attribuito retroattivamente il diritto al rimborso per periodi d'imposta anteriori, entro i limiti del termine decadenziale di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973
fissa il termine decadenziale per la domanda di rimborso delle imposte
disciplina gli interessi dovuti dall'erario sui rimborsi d'imposta, con maturazione semestrale a partire dal versamento e fino all'ordinativo di pagamento
art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel motivo di ricorso principale in tema di disciplina dei rimborsi e degli interessi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento delle censure per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura per motivazione mancante o apparente
impone la motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla se priva dell'esposizione dei motivi o sorretta da motivazione solo apparente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte sui redditi conseguente alla deducibilità dell'IRAP, gli interessi dovuti dal Fisco non decorrono dalla domanda né dalla data di entrata in vigore della norma agevolativa, ma maturano secondo la disciplina speciale dei rimborsi semestrali, dal versamento dell'imposta rimborsabile e fino all'ordinativo di pagamento.
- La decadenza per chiedere il rimborso va verificata con riguardo al pagamento dell'imposta di cui si chiede la restituzione; se il tributo è stato pagato anche mediante compensazione con un credito legittimamente disponibile, tale modalità equivale al pagamento per cassa ai fini del dies a quo.
- Quando una sentenza tributaria omette di spiegare perché riconosce una somma diversa da quella richiesta o risultante dagli atti, il provvedimento è affetto da motivazione mancante o apparente e va cassato con rinvio.
- Il vizio di motivazione sussiste non solo quando la motivazione manchi del tutto, ma anche quando sia solo apparente, cioè non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
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