Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31355/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di rimborso IRES proposta da Banca d'Italia per il recupero di somme versate in eccesso in relazione agli anni d'imposta 2004-2007, a seguito della sopravvenuta deducibilità parziale dell'IRAP ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 185/2008. L'Ufficio aveva rimborsato solo una parte del capitale e degli interessi richiesti. In primo grado la CTP aveva accolto la domanda sul capitale ma aveva riconosciuto gli interessi secondo la tesi erariale; in appello la CTR aveva accolto l'appello della contribuente sul dies a quo degli interessi, confermando il capitale nella misura indicata dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione degli artt. 6, commi 1-3, d.l. n. 185/2008 e degli artt. 44 e 44-bis d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che gli interessi sulle somme da rimborsare dovessero decorrere dalla data di entrata in vigore della norma agevolativa e non dal semestre successivo ai versamenti; secondo, deducendo violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 185/2008, perché la domanda del 3.12.2009 sarebbe stata tardiva per i versamenti IRAP effettuati nel 2002, dovendosi computare il termine decadenziale quadriennale dalla sopravvenuta disciplina del 2008. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la sentenza d'appello per omessa/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, poiché la CTR non aveva spiegato il mancato riconoscimento di euro 10.723,00 relativi alla differenza di maggiore IRES dovuta per il 2005.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati entrambi i motivi: quanto agli interessi, ha ribadito che, in materia di rimborsi d'imposta, gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 maturano per semestri, escluso il primo, dalla data del versamento e non dalla domanda né dalla data di entrata in vigore della norma che introduce il diritto al rimborso; quanto alla decadenza, ha affermato che il termine va riferito al pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso, cioè all'IRES poi restituita, e non al diverso versamento IRAP che ha alimentato il credito compensato, sicché la domanda era tempestiva. Ha invece accolto il ricorso incidentale della Banca d'Italia, rilevando che la sentenza della CTR era priva di motivazione sul mancato riconoscimento della differenza di euro 10.723,00, con violazione del minimo costituzionale della motivazione; per tale capo ha cassato con rinvio al giudice di merito affinché provveda a colmare il difetto motivazionale. Il giudizio è stato quindi definito con rigetto del principale e accoglimento dell'incidentale con rinvio limitatamente a quest'ultimo profilo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di rimborso di imposte sui redditi conseguente alla deducibilità dell'IRAP, gli interessi dovuti dal Fisco non decorrono dalla domanda né dalla data di entrata in vigore della norma agevolativa, ma maturano secondo la disciplina speciale dei rimborsi semestrali, dal versamento dell'imposta rimborsabile e fino all'ordinativo di pagamento.
  • La decadenza per chiedere il rimborso va verificata con riguardo al pagamento dell'imposta di cui si chiede la restituzione; se il tributo è stato pagato anche mediante compensazione con un credito legittimamente disponibile, tale modalità equivale al pagamento per cassa ai fini del dies a quo.
  • Quando una sentenza tributaria omette di spiegare perché riconosce una somma diversa da quella richiesta o risultante dagli atti, il provvedimento è affetto da motivazione mancante o apparente e va cassato con rinvio.
  • Il vizio di motivazione sussiste non solo quando la motivazione manchi del tutto, ma anche quando sia solo apparente, cioè non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.