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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20431/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso nei motivi primo, secondo, terzo e sesto; ha rigettato il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per il 2006, recuperando maggiori imposte e ritenendo indebite varie poste dedotte dalla società: in particolare, costi relativi alla presunta sovrastima degli autoveicoli usati ricevuti in permuta e successivamente rivenduti, costi asseritamente non di competenza dell’esercizio, costi per una consulenza commerciale attribuita all’amministratore unico, omessa indicazione di rimanenze finali e mancata applicazione di ritenuta su somme corrisposte all’amministratore. La CTP aveva accolto in larga parte il ricorso della società e la CTR aveva rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia sia l’incidentale della contribuente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto sei motivi: violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova in tema di operazioni antieconomiche; violazione delle regole di competenza temporale dei costi; violazione delle norme su deducibilità e prova della consulenza resa dall’amministratore; omessa pronuncia sulla contestata inammissibilità di documenti prodotti in giudizio; errata valutazione della mancata imputazione a rimanenze finali; violazione delle norme sulla ritenuta su somme corrisposte all’amministratore, ritenute dall’Ufficio compenso e non acconto dividendi.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    consente di contestare la deducibilità di operazioni commerciali e di dubitare dell’attendibilità della contabilità quando emergano elementi di antieconomicità o irragionevolezza, anche in presenza di una pluralità di operazioni.

  • art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986

    i costi devono essere imputati per competenza; non è consentito al contribuente scegliere liberamente un esercizio diverso da quello legale.

  • art. 21, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale norma violata in relazione alla disciplina IVA connessa ai costi contestati.

  • art. 52, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato insieme alle altre disposizioni sull’accertamento e sulla prova delle operazioni contestate.

  • art. 33, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione ai poteri istruttori e di verifica in tema di accertamento fiscale.

  • art. 15, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della mancata indicazione di componenti positivi/rimanenze finali.

  • art. 25, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di ritenute alla fonte su somme corrisposte dall’impresa.

  • art. 2303 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta illegittimità della qualificazione fiscale delle somme corrisposte all’amministratore.

  • art. 2433-bis c.c.

    la Corte evidenzia che l’anticipazione sui dividendi, ove ammessa, richiede il rispetto delle formalità legali previste dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova, che grava sul contribuente quanto ai presupposti di deducibilità dei costi, ma che l’Ufficio può contestare con elementi presuntivi e di antieconomicità.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici poste a base dell’accertamento fiscale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla contestata inammissibilità di documenti prodotti dalla contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base formale del motivo relativo all’omessa pronuncia.

  • Cass. sez. V, n. 6337 del 2002

    richiamata per il principio secondo cui la contabilità può dirsi inattendibile se confliggente con i criteri di ragionevolezza, anche per antieconomicità.

  • Cass. sez. V, 10 marzo 2008, n. 6331

    richiamata per affermare l’inderogabilità del criterio di competenza temporale dei costi e la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso dell’eventuale maggior imposta.

  • Cass. sez. V, 15 luglio 2020, n. 15019

    richiamata per ribadire che il recupero dei costi secondo competenza non produce indebita duplicazione d’imposta, essendo attivabili i rimedi della dichiarazione integrativa e del rimborso.

  • Cass. sez. V, 27 luglio 2013, n. 7701

    richiamata per il principio per cui il contribuente deve provare esistenza, inerenza e congruità dei costi dedotti, compresa la coerenza economica rispetto ai ricavi e all’oggetto dell’impresa.

Massime di principio

  • In materia di reddito d’impresa, l’Amministrazione può contestare la deducibilità di singole operazioni o di una pluralità di operazioni quando emergano profili di antieconomicità o irragionevolezza; in tal caso il giudice deve esaminare specificamente le diverse operazioni contestate e non può fondare la decisione su un solo episodio esemplificativo.
  • Il criterio di competenza temporale dei costi è inderogabile: il costo deve essere dedotto nell’esercizio di competenza e non può essere liberamente imputato a un anno diverso per scelta del contribuente.
  • Quando l’Ufficio contesta costi dedotti, il contribuente deve provare esistenza, inerenza e congruità del costo, nonché la sua diretta riferibilità all’attività d’impresa; il giudice deve motivare in modo completo su tutti questi profili.
  • La qualifica di una somma corrisposta a un amministratore come compenso o come anticipo su dividendi non può essere affermata in modo apodittico: occorre verificare la ricorrenza dei presupposti e delle formalità richieste dalla disciplina societaria e fiscale.
  • La mancata indicazione di rimanenze finali o di componenti positivi di reddito è fiscalmente rilevante se accertata; tuttavia il giudice deve confrontarsi con la motivazione dell’atto impositivo e con gli elementi addotti dall’Ufficio per la determinazione del valore contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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