Cassazione Civile, Ordinanza n. 20431/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso nei motivi primo, secondo, terzo e sesto; ha rigettato il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per il 2006, recuperando maggiori imposte e ritenendo indebite varie poste dedotte dalla società: in particolare, costi relativi alla presunta sovrastima degli autoveicoli usati ricevuti in permuta e successivamente rivenduti, costi asseritamente non di competenza dell’esercizio, costi per una consulenza commerciale attribuita all’amministratore unico, omessa indicazione di rimanenze finali e mancata applicazione di ritenuta su somme corrisposte all’amministratore. La CTP aveva accolto in larga parte il ricorso della società e la CTR aveva rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia sia l’incidentale della contribuente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto sei motivi: violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova in tema di operazioni antieconomiche; violazione delle regole di competenza temporale dei costi; violazione delle norme su deducibilità e prova della consulenza resa dall’amministratore; omessa pronuncia sulla contestata inammissibilità di documenti prodotti in giudizio; errata valutazione della mancata imputazione a rimanenze finali; violazione delle norme sulla ritenuta su somme corrisposte all’amministratore, ritenute dall’Ufficio compenso e non acconto dividendi.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
consente di contestare la deducibilità di operazioni commerciali e di dubitare dell’attendibilità della contabilità quando emergano elementi di antieconomicità o irragionevolezza, anche in presenza di una pluralità di operazioni.
art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986
i costi devono essere imputati per competenza; non è consentito al contribuente scegliere liberamente un esercizio diverso da quello legale.
art. 21, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale norma violata in relazione alla disciplina IVA connessa ai costi contestati.
art. 52, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme alle altre disposizioni sull’accertamento e sulla prova delle operazioni contestate.
art. 33, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione ai poteri istruttori e di verifica in tema di accertamento fiscale.
art. 15, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della mancata indicazione di componenti positivi/rimanenze finali.
art. 25, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di ritenute alla fonte su somme corrisposte dall’impresa.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta illegittimità della qualificazione fiscale delle somme corrisposte all’amministratore.
la Corte evidenzia che l’anticipazione sui dividendi, ove ammessa, richiede il rispetto delle formalità legali previste dalla norma.
richiamato per il riparto dell’onere della prova, che grava sul contribuente quanto ai presupposti di deducibilità dei costi, ma che l’Ufficio può contestare con elementi presuntivi e di antieconomicità.
richiamato in tema di presunzioni semplici poste a base dell’accertamento fiscale.
richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla contestata inammissibilità di documenti prodotti dalla contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base formale del motivo relativo all’omessa pronuncia.
Cass. sez. V, n. 6337 del 2002
richiamata per il principio secondo cui la contabilità può dirsi inattendibile se confliggente con i criteri di ragionevolezza, anche per antieconomicità.
Cass. sez. V, 10 marzo 2008, n. 6331
richiamata per affermare l’inderogabilità del criterio di competenza temporale dei costi e la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso dell’eventuale maggior imposta.
Cass. sez. V, 15 luglio 2020, n. 15019
richiamata per ribadire che il recupero dei costi secondo competenza non produce indebita duplicazione d’imposta, essendo attivabili i rimedi della dichiarazione integrativa e del rimborso.
Cass. sez. V, 27 luglio 2013, n. 7701
richiamata per il principio per cui il contribuente deve provare esistenza, inerenza e congruità dei costi dedotti, compresa la coerenza economica rispetto ai ricavi e all’oggetto dell’impresa.
Massime di principio
- In materia di reddito d’impresa, l’Amministrazione può contestare la deducibilità di singole operazioni o di una pluralità di operazioni quando emergano profili di antieconomicità o irragionevolezza; in tal caso il giudice deve esaminare specificamente le diverse operazioni contestate e non può fondare la decisione su un solo episodio esemplificativo.
- Il criterio di competenza temporale dei costi è inderogabile: il costo deve essere dedotto nell’esercizio di competenza e non può essere liberamente imputato a un anno diverso per scelta del contribuente.
- Quando l’Ufficio contesta costi dedotti, il contribuente deve provare esistenza, inerenza e congruità del costo, nonché la sua diretta riferibilità all’attività d’impresa; il giudice deve motivare in modo completo su tutti questi profili.
- La qualifica di una somma corrisposta a un amministratore come compenso o come anticipo su dividendi non può essere affermata in modo apodittico: occorre verificare la ricorrenza dei presupposti e delle formalità richieste dalla disciplina societaria e fiscale.
- La mancata indicazione di rimanenze finali o di componenti positivi di reddito è fiscalmente rilevante se accertata; tuttavia il giudice deve confrontarsi con la motivazione dell’atto impositivo e con gli elementi addotti dall’Ufficio per la determinazione del valore contestato.
Come è indicizzato
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