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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30829/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, per ottenere la restituzione delle ritenute IRPEF e ILOR subite negli anni 1990-1992 da soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato il diritto al rimborso, ritenendo spettante anche a un soggetto che svolgeva attività di lavoro autonomo con partita IVA, escludendo però l'IVA dal beneficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 2697 c.c., sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di un'istanza di rimborso idonea a formare il silenzio-rifiuto e per mancanza di prova dei versamenti; con il secondo ha denunciato difetto assoluto di motivazione e violazione delle norme processuali per la contraddittorietà della sentenza, che da un lato escludeva l'IVA e dall'altro riconosceva il rimborso dell'intero importo richiesto; con il terzo ha dedotto la violazione della disciplina UE sugli aiuti di Stato e delle norme interne di recepimento, sostenendo che il beneficio non spettasse a chi svolge attività d'impresa o, comunque, attività economica incompatibile con la disciplina europea.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile perché basato su deduzioni contraddittorie rispetto al contenuto del ricorso e perché la sentenza di merito aveva già accertato che le imposte chieste a rimborso derivavano da ritenute alla fonte, non da versamenti diretti. Ha invece accolto, nei limiti esposti in motivazione, il secondo e il terzo motivo: ha rilevato che la CTR non aveva affrontato il tema decisivo della compatibilità del beneficio con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e che la motivazione era contraddittoria nella parte in cui escludeva l'IVA ma poi riconosceva l'intero importo richiesto. La Corte ha precisato che il rimborso previsto dalla normativa speciale non spetta ai soggetti che svolgono attività economica/di impresa, salvo verifica della compatibilità con la disciplina de minimis o con le altre condizioni indicate dalla decisione della Commissione UE, e che tale verifica non era stata compiuta dal giudice di merito. Quanto alla contribuente che non svolgeva attività d'impresa, la Corte ha riconosciuto in linea di principio il diritto al rimborso delle somme da lei versate o delle ritenute subite, previo scorporo delle quote riferibili al coniuge che svolgeva attività autonoma. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    rimborso delle ritenute subite a titolo di IRPEF ed ILOR negli anni d'imposta dal 1990 al 1992

    prevede un rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990, ma la sua applicazione è soggetta ai limiti derivanti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato per chi svolge attività economica

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    esclude il beneficio per i soggetti che svolgono attività d'impresa; rileva la nozione euro-unitaria di impresa e la necessità di verificare la compatibilità dell'aiuto con il diritto UE

  • artt. 107 e 108 TFUE

    la misura agevolativa può integrare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno se non rientra nelle eccezioni o nei limiti consentiti

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final

    vincola il giudice nazionale; impone di verificare se il singolo beneficio sia un aiuto individuale compatibile, de minimis o comunque conforme ai regimi approvati, altrimenti il rimborso va negato

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19, 22, 27 e 57

    richiamati nel motivo sul processo tributario per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo e delle relative allegazioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la mancata prova dei versamenti e degli elementi costitutivi del diritto al rimborso

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sul difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la prospettata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Massime di principio

  • In materia di rimborso fiscale riconosciuto ai soggetti colpiti da calamità, il giudice di merito deve verificare d'ufficio, quando la disciplina sopravvenuta lo imponga, se il beneficio sia compatibile con la normativa unionale sugli aiuti di Stato.
  • Lo svolgimento di un'attività economica rilevante ai fini IVA e IRAP/analoghe imposizioni integra la nozione euro-unitaria di impresa, indipendentemente dalla forma soggettiva del contribuente; per tali soggetti il rimborso speciale non è automatico e richiede la verifica delle condizioni di compatibilità previste dalla decisione della Commissione UE.
  • La regola de minimis opera come eccezione alla disciplina generale degli aiuti di Stato: se il beneficio supera la soglia consentita o non è dimostrata la ricorrenza delle condizioni previste, l'agevolazione deve essere negata nella sua interezza.
  • Quando l'imposta chiesta a rimborso deriva da ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, non è necessario provare un versamento diretto del contribuente; il fatto decisivo è l'esistenza delle ritenute subite.
  • In presenza di dichiarazione congiunta, il giudice deve scorporare le somme riferibili a ciascun dichiarante, riconoscendo il rimborso solo per la quota spettante al soggetto che non svolge attività d'impresa o comunque per la parte a lui riferibile.
  • È inammissibile la censura che, in tema di carenza dell'istanza di rimborso, si risolva in un contrasto interno tra le stesse affermazioni del ricorrente o che si ponga contro l'accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazioneLegge applicabile
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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