Sentenza del 11/04/2019 n. 10125 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - ICI - Impianti serventi rispetto ad una centrale idroelettrica - Omesso accatastamento - Determinazione della base imponibile - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ICI 2005 relativa a impianti e immobili serventi una centrale idroelettrica, non dichiarati né accatastati, tra cui lo sbarramento, il serbatoio, il canale di raccolta e aree esterne. La società sosteneva che il Comune non potesse determinare autonomamente la base imponibile né imporre il tributo su beni privi di autonoma rendita catastale, demaniali o privi di autonoma capacità reddituale. Contestava inoltre l'applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Il Comune sosteneva invece la legittimità dell'accertamento e proponeva ricorso incidentale contro l'annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale del Comune. Ha stabilito che, in assenza di rendita catastale per immobili del gruppo D non accatastati, la base imponibile ICI deve essere determinata in primo luogo sulla base del valore contabile risultante dalle scritture di bilancio, al lordo degli ammortamenti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992. Qualora il contribuente non produca la documentazione contabile richiesta, il Comune può utilizzare in via residuale il criterio comparativo fondato sulla rendita di fabbricati similari, previsto dall'art. 5, comma 4, allora vigente. Il Comune può procedere all'accertamento dell'ICI senza attendere necessariamente un nuovo classamento catastale da parte dell'Agenzia del Territorio. Gli impianti e le opere indispensabili al funzionamento della centrale sono imponibili, anche se realizzati su beni demaniali, poiché il concessionario è soggetto passivo dell'imposta. Le sanzioni sono rimaste escluse per obiettiva incertezza normativa, ravvisata nell'evoluzione della disciplina e della giurisprudenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4
Il valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, è determinato sulla base del valore contabile; per i fabbricati non iscritti in catasto, il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti.
I due criteri sono subordinati: si applica prima il valore contabile, se la documentazione di bilancio è disponibile; in mancanza della produzione contabile, si utilizza il criterio residuale dei fabbricati similari.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3
L'ICI colpisce gli immobili imponibili e grava sul soggetto che ne possiede o utilizza il diritto rilevante ai fini tributari, secondo i presupposti previsti dalla legge.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, convertito dalla legge n. 88 del 2005
I fabbricati e le costruzioni stabili delle centrali elettriche comprendono il suolo e le parti strutturalmente connesse, anche transitoriamente, nonché gli elementi costitutivi dell'opificio.
Ai fini della rendita catastale e dell'ICI, devono essere considerati anche gli impianti e le componenti essenziali della centrale, comprese quelle non fisicamente incorporate al suolo, quando sono funzionalmente e strutturalmente necessarie al bene complesso.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 335, 336 e 337
La disciplina consente ai Comuni di promuovere l'aggiornamento catastale degli immobili non dichiarati o non più coerenti con il classamento, ma non esclude il potere del Comune di accertare direttamente l'ICI e determinare provvisoriamente la base imponibile nei casi di omessa dichiarazione.
Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58
Il classamento catastale può essere promosso attraverso una procedura alternativa rispetto a quella prevista dalla legge n. 311 del 2004; le procedure non costituiscono necessariamente un passaggio obbligato prima dell'accertamento tributario comunale.
Legge n. 388 del 2000, art. 18
In caso di concessione di beni o aree demaniali, il concessionario può essere soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili.
Le sanzioni tributarie non si applicano quando sussiste un'incertezza normativa oggettiva, cioè quando, al termine di un'interpretazione giuridica corretta, non sia possibile individuare con sicurezza la norma applicabile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Massime di principio
- Per immobili industriali del gruppo catastale D privi di rendita, l'ente impositore deve applicare anzitutto il criterio del valore contabile risultante dal bilancio; il criterio comparativo con immobili similari opera in via residuale quando la contabilità non viene prodotta.
- L'omesso accatastamento o l'omessa dichiarazione non comportano automaticamente l'esenzione dall'imposta: il Comune può accertare il tributo e determinare provvisoriamente la base imponibile anche senza attendere il classamento dell'Agenzia catastale.
- Per le centrali elettriche, gli impianti e le opere indispensabili al ciclo produttivo possono concorrere alla base imponibile anche se non sono incorporati fisicamente all'edificio, purché siano elementi essenziali del bene complesso.
- La natura demaniale del bene non esclude necessariamente l'imposizione: il concessionario che utilizza il bene per un'attività imprenditoriale può essere soggetto passivo dell'imposta.
- L'esenzione dalle sanzioni richiede una vera incertezza normativa oggettiva, riconoscibile dal giudice e non la semplice difficoltà interpretativa o l'errore soggettivo del contribuente.
- Quando la normativa e la giurisprudenza sono controverse, può essere dovuto il tributo ma non necessariamente le sanzioni, se l'incertezza interpretativa era effettivamente inevitabile nel periodo d'imposta considerato.
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