Sentenza del 11/04/2019 n. 10122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2008, riguardanti un immobile collabente accatastato in categoria F/2 e un altro immobile. Ha dedotto, tra l'altro, l'insufficiente individuazione del bene negli avvisi, l'illegittimità della tassazione dell'immobile collabente come area edificabile, l'eccessiva determinazione del valore dell'area e l'omessa pronuncia sull'avviso relativo al 2008.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficientemente individuato il bene negli avvisi; ha accolto il secondo motivo, stabilendo che un fabbricato collabente accatastato F/2, privo di rendita e di autonoma capacità imponibile, non può essere tassato né come fabbricato né come area edificabile finché non intervenga la demolizione che renda l'area autonomamente edificabile. Ha accolto anche il quarto motivo, relativo all'omessa pronuncia sull'anno 2008, superando tuttavia l'omissione per economia processuale ed estendendo la decisione anche a tale annualità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, sono stati annullati gli avvisi nella parte relativa all'immobile collabente. Le spese del merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato a rimborsare alla contribuente 450 euro, oltre accessori, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
La contribuente ne ha dedotto la violazione per asserita insufficiente indicazione dell'oggetto dell'imposizione. La Corte ha però ritenuto che gli avvisi individuassero adeguatamente il bene, escludendo l'incertezza sull'oggetto della pretesa tributaria.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 5, comma 6
La disposizione è stata richiamata dalla contribuente in relazione alla valutazione dell'immobile collabente e dell'area di sedime; il motivo è stato accolto sulla base della disciplina sostanziale dell'ICI.
Decreto legislativo n. 504 del 1992
La disciplina ICI distingue tra fabbricati e aree edificabili. Un fabbricato accatastato in categoria F/2, privo di rendita e di base imponibile, non è tassabile come fabbricato e non può essere tassato come area edificabile finché l'area non recuperi autonoma edificabilità, ad esempio a seguito della demolizione.
Costituzione, articolo 111
È stato richiamato il principio di economia processuale per rimediare all'omessa trattazione espressa dell'annualità 2008, poiché le questioni erano identiche per tutti gli anni oggetto degli avvisi.
Codice di procedura civile, articolo 384
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Cassazione civile, sentenza n. 23801 dell'11 ottobre 2017
"il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile"
Il principio affermato esclude la tassazione dell'immobile F/2 sia come fabbricato sia come area edificabile fino a quando l'area non diventi autonomamente imponibile.
Massime di principio
- Un immobile accatastato in categoria F/2, se effettivamente collabente e privo di rendita catastale, non è normalmente soggetto a imposta come fabbricato.
- La sola presenza di un fabbricato collabente non consente di tassare automaticamente il terreno sottostante come area edificabile: occorre che l'area abbia un'autonoma rilevanza edificatoria, ad esempio dopo la demolizione del fabbricato.
- L'amministrazione deve identificare con sufficiente precisione il bene e il presupposto dell'imposizione nell'avviso; tuttavia, l'avviso non è illegittimo se, letto nel suo complesso, consente al contribuente di comprendere chiaramente quale immobile e quale base imponibile siano contestati.
- Quando il giudice omette di esaminare una specifica annualità, l'omissione può essere superata in sede di legittimità se le questioni sono identiche per tutte le annualità e non sono necessari ulteriori accertamenti.
- La classificazione catastale F/2 è un elemento rilevante, ma in una controversia concreta possono essere valutate anche l'effettiva condizione dell'immobile e l'eventuale autonomia edificatoria dell'area dopo demolizione o trasformazione.
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