Sentenza del 11/04/2019 n. 327 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull'ammissibilità dell'inversione contabile derivante dal versamento non dovuto dell'imposta da parte del beneficiario di servizi ai prestatori sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole della tassazione ordinaria. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte - Articolo 199, paragrafo 1, lettera a) - Inversione contabile - Versamento non dovuto dell'imposta da parte del beneficiario di servizi ai prestatori sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole della tassazione ordinaria - Decisione dell'autorità tributaria che constata un debito tributario a carico del destinatario di servizi e respinge una domanda di detrazione - Assenza di esame da parte dell'autorità tributaria della possibilità di rimborso dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ricevuto dai fornitori fatture emesse con IVA secondo il regime ordinario, aveva pagato l'imposta e l'aveva detratta. L'amministrazione tributaria ha ritenuto invece che le prestazioni di costruzione fossero soggette al meccanismo dell'inversione contabile, nel quale l'IVA deve essere assolta direttamente dal destinatario del servizio. Ha quindi negato la detrazione dell'IVA indicata nelle fatture, contestando anche il mancato rispetto degli obblighi formali e sostanziali del reverse charge, pur in assenza di frode e nonostante i fornitori avessero versato l'imposta all'erario.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non impedisce all'amministrazione tributaria di negare la detrazione dell'IVA erroneamente addebitata e versata al fornitore quando l'operazione era soggetta a inversione contabile. L'amministrazione non è tenuta, prima del diniego, a verificare d'ufficio se il fornitore possa rettificare la fattura o rimborsare l'imposta. Tuttavia, se il rimborso da parte del fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per insolvenza, il destinatario deve poter chiedere il rimborso direttamente all'autorità tributaria. La causa è stata quindi risolta riconoscendo la legittimità del diniego della detrazione, salvaguardando però il diritto a un rimedio effettivo per recuperare l'IVA indebitamente pagata.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 167
Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.
Il diritto alla detrazione nasce solo in relazione a un'imposta effettivamente dovuta secondo il corretto regime IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)
Il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta per i beni e i servizi che gli sono forniti da un altro soggetto passivo.
La detrazione riguarda l'IVA dovuta o validamente assolta; non comprende, in linea generale, l'imposta indicata e pagata per errore quando l'operazione era soggetta a reverse charge.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera f)
Quando è tenuto ad assolvere l'imposta quale destinatario (...) in caso di applicazione dell'articolo 199, il soggetto passivo deve adempiere alle formalità fissate dallo Stato membro.
Nel reverse charge il destinatario deve rispettare le formalità nazionali previste per assolvere l'IVA e esercitare la detrazione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 199, paragrafo 1, lettera a)
Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione.
Per determinate prestazioni edilizie e immobiliari, l'IVA può essere posta a carico del committente anziché del prestatore.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 226
Se l'acquirente o il destinatario è debitore dell'imposta, la fattura deve contenere la dicitura "inversione contabile".
La fattura deve indicare chiaramente l'applicazione del reverse charge, anche se l'inosservanza formale deve essere valutata insieme al rispetto degli obblighi sostanziali.
Legge ungherese n. CXXVII del 2007 sull'IVA, articolo 142, paragrafo 1, lettera b)
L'imposta deve essere assolta dall'acquirente del bene o dal destinatario del servizio per determinati lavori di costruzione o montaggio relativi a beni immobili.
La normativa nazionale ungherese attua il reverse charge per specifici lavori edilizi soggetti ad autorizzazione.
Principio di neutralità fiscale
Il sistema IVA deve evitare che l'imposta gravi definitivamente sull'impresa che opera come soggetto passivo, ma la neutralità non impone di riconoscere la detrazione di un'imposta non dovuta tramite il regime applicato.
Principio di effettività
Le procedure nazionali non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il recupero dell'IVA indebitamente pagata. Se il fornitore non può rimborsarla, deve essere disponibile un'azione diretta contro l'autorità tributaria.
Massime di principio
- Quando un'operazione è soggetta a inversione contabile, l'IVA deve essere assolta dal destinatario e non pagata al fornitore; l'IVA erroneamente indicata in fattura non diventa per ciò solo detraibile.
- L'amministrazione può negare la detrazione dell'IVA non dovuta anche in assenza di frode, soprattutto quando il contribuente non ha applicato gli obblighi sostanziali del reverse charge.
- Il diniego della detrazione non deve necessariamente essere preceduto da un intervento dell'amministrazione per imporre al fornitore la rettifica della fattura o il rimborso.
- Il contribuente deve però disporre di un percorso effettivo per recuperare l'importo pagato: normalmente mediante richiesta di rimborso al fornitore e, se ciò è impossibile o eccessivamente difficile, direttamente nei confronti dell'autorità fiscale.
- In casi analoghi occorre distinguere tra diritto alla detrazione, che può essere negato, e diritto alla restituzione dell'IVA indebitamente versata, che deve essere comunque garantito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 apr 2019Sentenza del 11/04/2019 n. 316 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 11 apr 2019Sentenza del 11/04/2019 n. 477 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 apr 2019Sentenza del 11/04/2019 n. 2306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 11 apr 2019Sentenza del 11/04/2019 n. 3273 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 11 apr 2019Sentenza del 11/04/2019 n. 10122 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 apr 2019Sentenza del 11/04/2019 n. 10123 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →