Sentenza del 11/04/2019 n. 2306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Definizione agevolata (art.6 D.L. 193/2016) - adesione - estinzione giudizio ex lege.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva contestato l'avviso di accertamento deducendone la nullità per difetto di sottoscrizione e di motivazione e, comunque, l'inesistenza della pretesa impositiva. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la proposizione dell'appello, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016, relativi alle cartelle originate dall'avviso impugnato. Ha quindi dichiarato di rinunciare al giudizio, pagando le rate dovute.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza esaminare definitivamente il merito della controversia. Ha ritenuto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e l'impegno a rinunciare al giudizio costituiscano una forma speciale di rinuncia, operante ex lege e non subordinata all'accettazione dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta dell'Ufficio di decidere comunque la causa nel merito è stata respinta. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, poiché una condanna del contribuente alle spese avrebbe comportato un aggravio non previsto dalla disciplina della definizione agevolata.
Norme richiamate
Art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016
Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene [...] nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
L'adesione alla definizione agevolata richiede l'indicazione dei giudizi pendenti relativi ai carichi definiti e l'impegno a rinunciarvi. Se le rate dovute sono pagate tempestivamente, la rinuncia determina l'estinzione del giudizio ex lege, senza necessità di una pronuncia sul merito o di accettazione da parte dell'ente impositore.
Art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro.
La regola generale sulle spese derivanti dalla rinuncia al ricorso non si applica, secondo la sentenza, alla rinuncia effettuata nell'ambito della definizione agevolata, perché imporrebbe un costo ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge e contrasterebbe con la finalità deflattiva dell'istituto.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
La regola generale della condanna alle spese in caso di rinuncia non trova applicazione, per analogia, quando la rinuncia è effettuata per aderire alla definizione agevolata.
Cassazione civile, ordinanza n. 28311 del 7 novembre 2018
In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 [...] anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese.
La Corte di cassazione ha confermato che la rinuncia collegata alla definizione agevolata produce l'estinzione del giudizio anche senza accettazione dell'ente impositore e che le spese devono essere compensate, per non disincentivare l'adesione alla procedura.
Massime di principio
- Quando un contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata relativa ai carichi oggetto di un giudizio pendente, deve indicare il giudizio e assumere l'impegno a rinunciarvi; il pagamento regolare delle rate costituisce condizione essenziale per il perfezionamento degli effetti.
- La rinuncia al giudizio collegata alla definizione agevolata è una forma speciale di rinuncia: determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito e non richiede l'accettazione dell'amministrazione finanziaria.
- L'ente impositore non può normalmente chiedere che il giudice decida comunque la controversia nel merito quando il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata e abbia adempiuto ai relativi pagamenti.
- In tale situazione, le spese processuali sono generalmente compensate tra le parti, poiché una condanna del contribuente aggiungerebbe un onere non previsto dalla disciplina della definizione agevolata.
- L'estinzione opera solo se la definizione riguarda effettivamente i carichi collegati al giudizio e se tutte le rate comunicate dall'agente della riscossione vengono pagate nei termini; in caso di mancato o tardivo pagamento, gli effetti della definizione possono venire meno secondo la disciplina applicabile.
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