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Sentenza

Sentenza del 11/04/2019 n. 3273 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società, per l'anno d'imposta 2013, ricavi dichiarati pari a circa 296.572 euro, inferiori a quelli stimati mediante gli studi di settore e il sistema GERICO, pari a circa 384.774 euro, con una differenza di circa 88.202 euro. L'accertamento era inoltre fondato sulla reiterata incongruenza dei ricavi negli anni precedenti, sull'antieconomicità della gestione, sulla sproporzione tra ricavi e reddito dichiarato, sul possesso di automezzi e sulla mancata partecipazione della contribuente al contraddittorio preventivo, nonostante il regolare invito. La società contestava l'accertamento, richiamando la crisi del settore, la sottoutilizzazione dei mezzi e i maggiori ricavi dichiarati negli anni successivi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che il solo scostamento dagli studi di settore non fosse sufficiente a dimostrare il maggior reddito. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo l'accertamento perché lo scostamento dagli studi di settore era stato corroborato da ulteriori elementi presuntivi, tra cui l'antieconomicità reiterata, la sproporzione tra ricavi e reddito e la mancata partecipazione al contraddittorio senza produzione di adeguata documentazione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La procedura basata su parametri e studi di settore costituisce un sistema di accertamento standardizzato distinto, anche se collegato, rispetto all'accertamento disciplinato dall'art. 39.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635/2009

    Il contribuente dispone della più ampia facoltà di provare, anche mediante presunzioni semplici, le circostanze idonee a dimostrare l'inapplicabilità dello standard o la specificità della propria situazione economica; la mancata risposta all'invito al contraddittorio può tuttavia essere valutata dal giudice nel quadro probatorio.

    Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e non determinano automaticamente il maggior reddito. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio per l'Ufficio; il contribuente può fornire giustificazioni anche successivamente, ma la sua inerzia può essere valutata a suo sfavore.

  • Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 769/2019

    La gravità, precisione e concordanza della presunzione non è determinata ex lege dallo scostamento rispetto agli standard, ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente.

    L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello studio di settore e considerare le contestazioni del contribuente. Il contribuente, dal canto suo, deve documentare le condizioni particolari che rendono non rappresentativo lo standard.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non è normalmente sufficiente a fondare un accertamento: deve essere accompagnato da ulteriori elementi concreti e coerenti.
  • Il contraddittorio preventivo con il contribuente è essenziale: l'Ufficio deve invitare il contribuente e valutare le sue osservazioni; se il contribuente non partecipa o non produce documenti, tale inerzia può essere valorizzata dal giudice.
  • Il contribuente che contesta uno studio di settore deve fornire prove specifiche sulla propria situazione, come crisi documentata del mercato, fermo o sottoutilizzo dei mezzi, eventi straordinari, struttura dei costi o peculiarità dell'attività.
  • La ripetuta antieconomicità della gestione e la sproporzione tra ricavi e reddito dichiarato possono costituire elementi presuntivi aggiuntivi idonei a rafforzare l'accertamento.
  • Un generico richiamo alla crisi del settore o a un articolo di stampa, senza documentazione riferita concretamente all'impresa e all'anno accertato, tende a non essere sufficiente come prova contraria.
  • Il giudice tributario deve valutare complessivamente gli indizi e il comportamento tenuto nel contraddittorio, verificando sia l'applicabilità dello standard sia la concreta prova contraria offerta dal contribuente.

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