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Sentenza

Sentenza del 11/04/2019 n. 477 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Onere del sostituto d'imposta e obbligo del contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2008 al 2012, sostenendo che gli interessi derivanti dagli investimenti non fossero stati effettivamente percepiti e che, trattandosi di redditi di capitale, operasse il principio di cassa. Ha inoltre dedotto di essere stata vittima di una truffa e che, pertanto, mancasse il presupposto per la tassazione. Gli interessi annualmente maturati, tuttavia, potevano essere ritirati oppure reinvestiti secondo i contratti sottoscritti e risultavano reinvestiti su conti esteri.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della contribuente e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la ripresa a tassazione degli interessi non dichiarati. Secondo il giudice, la disponibilità degli interessi derivava dalla facoltà di ritirarli o reinvestirli; pertanto, anche in assenza di un sostituto d'imposta che avesse assolto i propri obblighi, l'onere dichiarativo gravava direttamente sulla contribuente. La dedotta truffa non comportava la nullità dei contratti, potendo eventualmente determinarne l'annullabilità per dolo, ma non risultava provata né risultava proposta una domanda civile di annullamento. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 45, comma 2, TUIR

    La norma è stata richiamata quale base per la determinazione e la tassazione dei redditi di capitale derivanti dagli interessi maturati sugli investimenti.

Massime di principio

  • Quando un contratto attribuisce al contribuente la disponibilità degli interessi, consentendone il ritiro o il reinvestimento, gli interessi possono essere considerati fiscalmente rilevanti anche se non vengono materialmente incassati in denaro.
  • Se il sostituto d'imposta non effettua la ritenuta o non assolve gli obblighi fiscali, l'obbligo di dichiarare il reddito può ricadere direttamente sul contribuente beneficiario.
  • Il reinvestimento degli interessi, anche presso conti esteri, non elimina necessariamente la loro rilevanza fiscale, se il contribuente ne ha la disponibilità giuridica o contrattuale.
  • La mera allegazione di una truffa non esclude automaticamente la tassazione: occorre dimostrare l'inefficacia, l'annullamento o altro vizio giuridicamente rilevante del contratto mediante le procedure competenti.
  • La nullità contrattuale richiede la violazione di norme imperative o di divieti di legge; il dolo del contraente può invece integrare, di regola, un'ipotesi di annullabilità, che deve essere fatta valere e provata in sede civile.

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