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Sentenza

Sentenza del 11/04/2019 n. 316 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla tassazione applicabile al tabacco lavorato nel caso di sussistenza di una particolare somiglianza visiva tra taluni prodotti. Rinvio pregiudiziale - Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato - Direttiva 2011/64/UE - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) - Nozione di "sigari o sigaretti" - Rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale parzialmente ricoperta da un ulteriore strato di carta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta classificazione fiscale di rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale, con un ulteriore strato di carta applicato soltanto nella zona del filtro. L'amministrazione fiscale sosteneva che tali prodotti dovessero essere qualificati come sigarette, e quindi assoggettati alla relativa accisa, perché la carta li rendeva visivamente simili alle sigarette. La società li aveva invece dichiarati come sigari o sigaretti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la presenza di una fascia esterna di tabacco naturale costituisce il criterio essenziale per classificare il prodotto tra i sigari o sigaretti. Il fatto che una parte di tale fascia, limitatamente alla zona del filtro, sia coperta da uno strato aggiuntivo di carta non modifica la classificazione, purché il prodotto sia destinato a essere fumato tal quale. La sola somiglianza visiva con una sigaretta non è sufficiente per applicare la categoria fiscale delle sigarette. La Corte ha quindi fornito un'interpretazione favorevole alla classificazione sostenuta dalla società; spettava comunque al giudice nazionale decidere definitivamente la controversia e le spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2011/64/UE, articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

    Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali: i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale rientrano, in linea di principio, nella categoria dei sigari o sigaretti. Una copertura parziale della fascia con carta, limitata alla zona del filtro, non esclude tale classificazione.

  • Direttiva 2011/64/UE, articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

    Per sigarette si intendono i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

    La categoria delle sigarette opera in via residuale rispetto a quella dei sigari e sigaretti: se il prodotto soddisfa i requisiti dell'articolo 4, non può essere riclassificato come sigaretta sulla base della sola apparenza.

  • Direttiva 2011/64/UE, considerando 4

    È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.

    La classificazione deve basarsi sulle caratteristiche oggettive del prodotto e sulla sua destinazione d'uso, non su una valutazione meramente estetica.

  • Direttiva 2011/64/UE, considerando 8

    Un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta.

    Il considerando orienta l'interpretazione generale della direttiva, ma non consente di disapplicare i criteri tassativi stabiliti dall'articolo 4. La somiglianza visiva non può prevalere sui requisiti espressamente previsti dalla norma.

  • Direttiva 2011/64/UE, articolo 1

    La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.

    Le definizioni devono essere interpretate autonomamente e uniformemente in tutta l'Unione, per garantire una tassazione armonizzata e coerente.

  • Note esplicative della nomenclatura combinata, sottovoce 2402 10 00

    Muniti di una fascia esterna di tabacco naturale che ricopre interamente il prodotto ... ma senza ulteriori strati che coprano parzialmente la fascia esterna.

    La Corte ha ritenuto che tali note non possano modificare la definizione contenuta nella direttiva 2011/64, poiché quest'ultima non rinvia ai codici della nomenclatura combinata per definire i tabacchi lavorati soggetti ad accisa.

Massime di principio

  • Nella classificazione fiscale dei prodotti del tabacco occorre partire dai criteri oggettivi e testuali previsti dalla normativa applicabile, in particolare dal materiale della fascia esterna e dalla destinazione del prodotto.
  • Una modifica o copertura parziale applicata soltanto al filtro non esclude necessariamente la qualificazione come sigaro o sigaretto, se la fascia esterna di tabacco naturale resta il principale elemento caratterizzante e il prodotto è destinato a essere fumato tal quale.
  • La mera somiglianza visiva con un'altra categoria merceologica non è sufficiente per riclassificare il prodotto, quando la norma stabilisce criteri specifici e verificabili.
  • I considerando e gli strumenti interpretativi, come le note esplicative della nomenclatura combinata, possono aiutare a comprendere la disciplina, ma non possono derogare alle definizioni vincolanti contenute nella direttiva.
  • In casi analoghi è importante verificare la composizione effettiva del prodotto, l'estensione della fascia di tabacco, la funzione dello strato aggiuntivo e la sua destinazione d'uso, documentandoli con analisi tecniche e descrizioni di prodotto.

Testo integrale

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