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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 864/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia tributaria relativa a tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 (imposte dirette, IVA e IRAP) che recuperavano a tassazione costi ritenuti non deducibili. In primo grado la CTP di Napoli accolse i ricorsi per il 2003 e 2004 per decadenza dell'azione accertatrice (notifica avvenuta il 7/04/2010 oltre il termine ordinario al 31/12/2008 ex art. 43 d.P.R. 600/1973) e respinse il ricorso per il 2005 per mancanza di inerenza (attività di noleggio ritenuta apparente). La CTR confermò la decisione di primo grado. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973 è applicabile quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari (d.lgs. 74/2000) e che non è richiesta la prova della pendenza di un procedimento penale; la società propose ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi, ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale della contribuente e ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR (per quanto concerne la questione dei termini per il 2003 e 2004) e ha rinviato la causa alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame, rilevando che la CTR aveva erroneamente richiesto la prova dell'esistenza di un procedimento penale. Il ricorso autonomo della società relativo al 2005 (RG 642/2013) è stato invece rigettato. Disposta la regolazione delle spese del giudizio di legittimità per la rinnovata fase sul punto cassato; sul ricorso rigettato nulla è stato disposto in quanto l'Agenzia non ha difeso in quella sede.

Norme richiamate

  • art. 43, d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal comma 3 si applica quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari (d.lgs. 74/2000); non è necessaria la prova della pendenza di un processo penale

  • art. 57, d.P.R. n. 633/1972

    Analogamente all'art. 43 per l'IVA, il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale e non l'effettiva instaurazione del processo penale

  • d.lgs. n. 74/2000

    Definisce i reati tributari e le soglie rilevanti; la sussistenza di indizi tali da integrare l'obbligo di denuncia per le fattispecie di cui al d.lgs. 74/2000 giustifica il raddoppio dei termini di accertamento

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di denuncia: l'esistenza dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. è elemento che legittima l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento

  • art. 57, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, la replica dell'Amministrazione ad un'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente costituisce mera difesa e non domanda nuova; pertanto può essere svolta in appello

  • art. 335 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per la riunione dei ricorsi che impugnano la stessa sentenza; i ricorsi successivi al primo si convertono in incidentali se tempestivi

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e omessa pronuncia); la Corte sottolinea i limiti della sindacabilità in Cassazione (solo vizi motivazionali gravi emergenti dal testo)

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale (art. 43 d.P.R. 600/1973 e art. 57 d.P.R. 633/1972) si fonda sull'esistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari (d.lgs. 74/2000) e non richiede la prova che sia pendente un procedimento penale: bastano seri indizi e il superamento delle soglie di punibilità
  • Nel processo tributario la parte che replica a un'eccezione di decadenza avversaria può formulare nuove argomentazioni difensive anche in appello: si tratta di mera difesa non qualificabile come 'domanda nuova' e quindi ammissibile in appello, fermo restando l'onere probatorio
  • Il giudice tributario non può sostituirsi al giudice penale nel valutare la responsabilità penale o determinare definitivamente l'ammontare dell'imposta evasa riservata al giudice penale; tuttavia può valutare l'esistenza di indizi tali da imporre il raddoppio dei termini
  • Se dall'istruttoria emerge che l'attività economica è solo 'apparente' o antieconomica e non produce ricavi effettivi, il giudice può ritenere mancata inerenza dei costi e legittimare il recupero a tassazione
  • Le impugnazioni successive alla prima che riguardano la medesima sentenza si convertono in ricorsi incidentali; la loro ammissibilità è subordinata al rispetto dei termini processuali previsti (combinato artt. 370 e 371 c.p.c.)

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