Cassazione Civile, Sentenza n. 863/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva riformato la decisione favorevole al ricorrente in materia di IVA, ritenendo che le prestazioni di supervisione, coordinamento e assistenza rese dal PORCELLI non fossero riconducibili all'attivita' di promozione finanziaria degli agenti e non fossero accessory alle operazioni degli stessi. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 10 comma 1 n.9 e 12 del d.P.R. n.633/1972 e della sesta direttiva CEE nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione e errata ricognizione della fattispecie concreta.
La decisione
Il ricorso per cassazione e' stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali: la difesa del ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento relativo alla notifica via posta del ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non ha fornito prova di aver richiesto un duplicato dell'avviso e non ha presentato istanza di rimessione in termini; inoltre l'Agenzia intimata non si e' costituita e non ha svolto attivita' difensiva. Per tali motivi la Corte non ha esaminato il merito delle questioni IVA poste. Non sono state poste a carico delle parti spese processuali del giudizio di legittimita', e non e' stato disposto alcun versamento aggiuntivo del contributo unificato in ragione della pendenza anteriore al 30/01/2013.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in tema di esenzione/identificazione delle operazioni ai fini IVA rispetto alle prestazioni rese dai promotori e supervisori; la Corte non ha valutato il merito della norma a causa dell'inammissibilita' procedurale del ricorso
art. 12, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione ai fini IVA delle prestazioni rese; anche questa questione e' rimasta inedita per il rigetto per motivi procedurali
Sesta direttiva CEE
Invocata come criterio di interpretazione comunitaria delle norme IVA richiamate dal ricorrente; non e' stata esaminata nel merito dal giudice della legittimita' per la declaratoria di inammissibilita'
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Il ricorrente aveva formulato motivi rilevanti agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 5; tuttavia la Corte si e' pronunciata sull'inammissibilita' procedurale senza entrare nel merito dei motivi sostanziali
art. 149 cod. proc. civ. (notificazione mediante servizio postale)
Richiamato nel quadro della regola secondo cui l'avviso di ricevimento della notifica via posta prova il perfezionamento dell'atto; la Corte ha richiamato la necessita' di depositare l'avviso per provare l'instaurazione del contraddittorio
art. 140 cod. proc. civ. (attivita' dell'ufficiale giudiziario)
Richiamato in relazione all'ipotesi di notifica tramite ufficiale giudiziario e alla produzione dell'attestazione/avviso; la Corte ha richiamato che l'avviso prova il perfezionamento della notifica
art. 379 cod. proc. civ. (termine per produzione documenti fino all'udienza)
La Corte ricorda che l'avviso di ricevimento puo' essere prodotto fino all'udienza di discussione ma prima dell'inizio della relazione o dell'adunanza in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis
art. 380-bis cod. proc. civ.
Riferimento procedurale al momento oltre il quale non e' piu' ammessa la produzione dell'avviso di ricevimento per provare la notifica; la Corte ha applicato tale principio
art. 372, comma 2, cod. proc. civ.
Richiamato in tema di formalita' di deposito e elenco delle produzioni nelle notificazioni verso le altre parti; rilevante nel quadro dei termini di produzione dell'avviso
art. 291 cod. proc. civ. (rinnovazione della notificazione)
La Corte osserva che non ricorrevano i presupposti per adottare la rinnovazione della notificazione ex art. 291, pertanto non era possibile sanare la carenza probatoria
art. 6, comma 1, L. n. 890/1982
Norma richiamata per la possibilita' di ottenere un duplicato dell'avviso di ricevimento tramite richiesta all'amministrazione postale; la Corte segnala che la prova di aver tempestivamente richiesto il duplicato puo' giustificare la rimessione in termini se richiesta in udienza
Cass. Sez. U., 14.1.2008, n. 627 (giurisprudenza)
Precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte che stabilisce i limiti temporali e le condizioni per la produzione dell'avviso di ricevimento e la possibilita' di rimessione in termini dietro prova di attivita' immediata per ottenere duplicato
art. 6 d.l. n. 119/2018 (pace fiscale, definizione agevolata)
La Corte osserva che non risultava agli atti la definizione agevolata della lite ai sensi di questa norma, per cui non poteva dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
Norma che ha consentito lo svolgimento dell'udienza in modalita' non partecipata; citata nel procedimento per ragioni organizzative della camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)
Richiamata riguardo all'esenzione dall'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato, in quanto il giudizio di legittimita' era pendente anteriormente al 30/01/2013
Massime di principio
- In materia di cassazione e' essenziale provare la validita' e il perfezionamento della notifica: l'avviso di ricevimento della raccomandata e' prova fondamentale e deve essere depositato, al piu' tardi, fino all'inizio della relazione o dell'adunanza collegiale; la mancata produzione senza giustificazione puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso.
- Se la parte intimata non si costituisce e non svolge attivita' difensiva, l'onere probatorio sulla validita' della notificazione ad essa eseguita resta a carico del ricorrente; l'assenza di prova porta a esiti sfavorevoli anche se il merito apparisse fondato.
- E' possibile chiedere la rimessione in termini in udienza per depositare l'avviso di ricevimento non ricevuto, ma occorre dimostrare di essersi tempestivamente attivati per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale; in mancanza di tale prova la richiesta puo' essere respinta.
- Questioni di merito (es. qualificazione IVA di prestazioni e accessorieta') restano inevase se il giudice rileva cause di inammissibilita' procedurali; pertanto, prima di proporre ricorso per cassazione, occorre curare con attenzione gli aspetti formali della notifica.
- La possibile definizione agevolata (pace fiscale) puo' estinguere o rendere improseguibile il giudizio, ma solo se la definizione risulta provata agli atti; in sua assenza il merito deve essere valutato solo se il ricorso e' ammissibile.
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