Cassazione Civile, Sentenza n. 865/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 107/50/09 che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente annullando l'avviso di accertamento (irpeg, anno 2003, imponibile complessivo pari a € 76.167.592,00) limitatamente al rilievo n. 4.5 relativo alla rideterminazione del prezzo di cessione della partecipazione nella Sociedad Concessionaria Costanera Norte S.A. e all'irrogazione della sanzione relativa.
La decisione
Il giudizio in Cassazione è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere in quanto la società resistente ha ottenuto la definizione agevolata della lite ai sensi delle norme richiamate (documentazione depositata comprovante la definizione). L'Avvocatura dello Stato ha confermato la regolare definizione agevolata e il sostituto procuratore generale ha chiesto l'estinzione. Le spese del processo estinto sono poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
Decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13
L'art. 6 disciplina la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie: la parte interessata può definire la lite secondo le modalità previste e, una volta effettuata la regolarizzazione documentata, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Il comma 13 stabilisce inoltre che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Decreto-legge 22 ottobre 2018/menzione parallela (testo citato nel provvedimento)
Nel testo di causa il d.l. 119/2018 è richiamato quale fonte normativa che ha reso possibile la procedura di definizione agevolata e la sospensione/risoluzione del procedimento; la Corte accerta la regolare applicazione della procedura per dichiarare l'estinzione.
Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176
art. 23, comma 8-bis (richiamato nella conclusione del Pubblico Ministero)
La norma citata, nella prassi, è stata evocata per il procedimento di estinzione e per i criteri di intervento del Pubblico Ministero in Cassazione, confermando la possibilità di dichiarare estinto il giudizio in seguito alla definizione agevolata intervenuta.
Decreto-legge n. 118 del 2019 (richiamato nella domanda di definizione)
art. 6, commi 8 e 10 (come richiamati dall'istante)
Nella documentazione di causa la parte ha altresì invocato norme richiamate dal d.l. 118/2019 in connessione con la procedura di definizione; la Corte valuta la regolarità della definizione ai sensi delle disposizioni richiamate.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, se regolarmente eseguita e documentata, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere senza che la Corte decida nel merito della pretesa tributaria.
- Per ottenere l'estinzione il contribuente deve depositare la documentazione probatoria della definizione e l'Amministrazione (Avvocatura dello Stato) deve darne atto; la Corte verifica la regolarità formale della definizione prima di pronunciare l'estinzione.
- L'estinzione per definizione agevolata comporta effetti procedurali (cessazione del processo) ma non costituisce una decisione sul merito delle questioni originarie, le quali rimangono risolte per via transattiva/definitiva tra le parti.
- Le spese del processo estinto sono regolate dalla specifica norma (comma 13 art. 6 d.l. 119/2018): restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo tra le parti.
- Chi valuta una strategia processuale dovrebbe considerare che la definizione agevolata produce rapidità e certezza economica, ma rinuncia alla decisione giudiziale sul merito che potrebbe, se favorevole, produrre effetti maggiori (o minori) della definizione concordata.
- In ipotesi di sospensione del giudizio per tentativi di definizione, è fondamentale rispettare termini e formalità di legge e depositare tempestivamente la documentazione comprovante la definizione per evitare il rigetto di istanze e rischi processuali.
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