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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 927/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto l'appello dell'Azienda Sanitaria avverso la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo (relativa a canoni/indennità di occupazione di un immobile locato). Questione centrale relativa all'applicabilità della disciplina sul "mutamento del rito" (art. 4 d.lgs. n. 150/2011) quando l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione fosse stata introdotta con atto di citazione anziché con ricorso (ossia se si dovessero conservare gli effetti del rito erroneamente seguito ovvero applicare la conversione ex art. 156 c.p.c.), nonché questioni connesse su termini di decadenza e sospensione dei termini processuali (legge n. 742/1969). La controparte ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla stessa questione di rito.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato sia il ricorso principale dell'Azienda Sanitaria che il ricorso incidentale condizionato dell'Immobiliare, compensando le spese di cassazione. Ha tuttavia enunciato e chiarito il principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per materia di locazione (art. 447-bis c.p.c.) introdotta erroneamente con citazione anziché con ricorso, non trova applicazione la disciplina del mutamento del rito dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011; l'atto produce gli effetti del ricorso per conversione ex art. 156 c.p.c. solo se il deposito in cancelleria avviene entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. Applicando tale principio ai fatti di causa, la Corte ha confermato il risultato di merito (inammissibilità per tardività dell'opposizione) senza rimandare la causa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150

    La Corte ha precisato che la disciplina del "mutamento del rito" di tale articolo opera quando la controversia è promossa in forme diverse dai modelli regolati dal decreto 150/2011; non è norma generale abrogativa delle disposizioni speciali (come gli artt. 426-427 c.p.c.) e, pertanto, non si applica al mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie in materia di locazione disciplinate dall'art. 447-bis c.p.c.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Regola il rito speciale in materia di locazione; la Corte lo ha ritenuto rilevante per definire che l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia rientra nelle procedure regolate dal rito speciale e va trattata secondo le regole di conversione/coordination con il rito ordinario (art. 426 c.p.c. e art.156 c.p.c.).

  • art. 426 c.p.c.

    Norma generale sul passaggio dal rito ordinario al rito speciale (e viceversa). La Corte ha rilevato che gli artt. 426-427 restano norme di coordinamento generali e non sono sostituite dal d.lgs. 150/2011; in casi come quello esaminato rimane operativa la logica della conversione dell'atto secondo art. 156 c.p.c. e degli effetti stabiliti da 426 c.p.c.

  • art. 156 c.p.c.

    Principio di conversione: l'errore sulla forma dell'atto introduttivo può essere sanato purché l'atto, considerato nel suo complesso, abbia gli elementi richiesti e sia depositato in cancelleria entro il termine utile (art. 641 c.p.c.). La Corte ha affermato che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per locazione introdotta con citazione, l'atto produce gli effetti del ricorso se depositato in cancelleria entro il termine previsto.

  • art. 641 c.p.c.

    Termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha collegato la tempestività dell'atto alla data di deposito in cancelleria (ai fini della conversione), non alla sola notifica alla controparte.

  • art. 645 c.p.c.

    Disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La giurisprudenza richiamata dalla Corte considera l'opposizione come giudizio di cognizione (bifasico) e non semplice impugnazione, con implicazioni sulla qualificazione e sugli effetti del procedimento.

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3

    La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 742/1969 si applica alle controversie in materia di locazione disciplinate dall'art. 447-bis c.p.c.; pertanto la censura che ne escludeva l'applicabilità è stata ritenuta infondata.

  • art. 342 c.p.c.

    Regole sull'appello: i motivi di gravame devono indicare le parti del provvedimento e le circostanze di diritto. La Corte ha precisato che, quando il giudice di primo grado decide solo su questione pregiudiziale di rito, l'appello costituisce manifestazione di volontà di proseguire il giudizio e implica la riproposizione della domanda principale; quindi, se l'appello riconosce l'ammissibilità, il giudice d'appello deve pronunciarsi sul merito.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di locazione (art. 447-bis c.p.c.), se l'atto introduttivo è stato adottato nella forma sbagliata (citazione al posto di ricorso), non si applica la disciplina sul mutamento del rito di cui all'art. 4 d.lgs. 150/2011; opera invece la conversione ex art. 156 c.p.c. purché il deposito in cancelleria avvenga entro il termine di opposizione previsto dall'art. 641 c.p.c.
  • L'opposizione a decreto ingiuntivo è da considerare un giudizio di cognizione (bifasico) e non una mera impugnazione: pertanto chi impugna una decisione che si è limitata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale di rito, con l'appello implicitamente ripropone la domanda principale; il giudice d'appello che ritenga ammissibile l'opposizione deve decidere sul merito.
  • In caso di errore formale nell'introduzione del processo, conta la funzione sostanziale dell'atto e la sua idoneità ad instaurare il contraddittorio; per valutare la tempestività si deve fare riferimento al deposito in cancelleria quando la conversione è invocata.
  • Le disposizioni speciali sul coordinamento dei riti (artt. 426-427 c.p.c.) conservano la loro rilevanza e non sono automaticamente sovrascritte dalla disciplina generale del d.lgs. n.150/2011: occorre verificare la natura della controversia e il modello processuale specifico richiamato dalla disciplina speciale.
  • Quando si impugnano decisioni di primo grado fondate su questioni processuali pregiudiziali, è opportuno nell'atto di gravame esplicitare anche le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di decisione sul merito, per non rendere incerte le condizioni necessarie al corretto esame d'appello.

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