Cassazione Civile, Sentenza n. 867/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia notificò a Orfeo, socio al 95% della Borgo Cattanei s.r.l., avvisi di accertamento per gli anni 2004-2005 che, a seguito di verifica sulle cessioni immobiliari della società, con metodo analitico-induttivo ex art. 39 DPR 600/1973, ritennero esistesse un maggior reddito imponibile IRPEF del socio basato su presunzioni di occultamento di ricavi e maggior valore degli immobili
La decisione
La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso; la CTR del Veneto accoglieva l'appello di Orfeo annullando l'avviso ritenendo le presunzioni non dotate dei requisiti di "gravità, precisione e concordanza" e valutando l'attività edificatoria non antieconomica (utile >10%), non rilevante la provenienza dei finanziamenti e giustificata la maggiore erogazione di mutui dal contesto bancario. L'Agenzia ricorse in Cassazione che però dichiarò inammissibile il ricorso per carenza di un vizio di motivazione idoneo e per il limite del sindacato di legittimità sul merito; confermata quindi l'annullamento dell'avviso e condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 39 DPR 29/09/1973 n. 600
Norma che abilita l'uso del metodo analitico-induttivo per l'accertamento dei redditi; nei fatti è stata la base per le presunzioni dell'Ufficio, ma i giudici di merito hanno valutato che le presunzioni non avevano sufficiente forza indiziaria
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Fondamento del controllo in Cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda che il sindacato è limitato e che l'inammissibilità sussiste quando non emerge un'omissione o insufficienza tale da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice del merito
art. 115 cod. proc. civ.
Regola sui "fatti notori"; la CTR ritenne notorio il contesto di politiche bancarie che permisero mutui superiori al prezzo d'acquisto nei periodi considerati, e la Cassazione ha ritenuto la valutazione del giudice di merito compatibile con i limiti del sindacato di legittimità
art. 378 cod. proc. civ.
Norma processuale in materia di memorie; qui citata come parte della procedura difensiva del resistente
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. con mod. in legge n. 176/2020)
Richiamato in relazione alle conclusioni del sostituto procuratore generale che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e delle perizie: la Cassazione non riesamina il merito ma controlla la coerenza e completezza della motivazione
- Per impugnare con successo un accertamento fondato su presunzioni, l'Amministrazione deve dimostrare presunzioni con i requisiti di "gravità, precisione e concordanza"; la loro mera enunciazione non è sufficiente se il giudice valuta complessivamente i risultati economici
- La qualifica di "fatto notorio" ai sensi dell'art. 115 c.p.c. richiede elementi che giustifichino l'assunzione come verità comune; il riconoscimento di prassi bancarie diffuse può essere ritenuto notorio dal giudice di merito ma la sua contestazione in Cassazione è limitata al vizio di motivazione
- Le perizie (anche giurate) citate in motivazione devono essere prese in considerazione dal giudice di merito; chi impugna in Cassazione deve indicare fatti omessi o errori logico-argomentativi chiari per far valere un vizio di motivazione
- In materie tributarie la strada difensiva vincente spesso consiste nel mettere in evidenza il risultato economico complessivo dell'operazione (non solo elementi parziali) e nel fornire documenti e perizie che ne giustifichino la congruità
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