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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 862/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione di sanzioni tributarie connesse alla disconoscimento di detrazioni IVA. In primo grado la curatela aveva chiesto l'annullamento totale dell'avviso; in appello aveva rinunciato alla domanda sul diniego di detrazione e aveva insistito solo per la disapplicazione delle sanzioni, sostenendo che, prima della sentenza CGUE Halifax (C-255/02, 21.2.2006), esisteva un'obiettiva incertezza sull'istituto dell'abuso del diritto e pertanto doveva applicarsi l'esimente di cui all'art. 8 del d.lgs. n.546/1992. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione per ultra petita (mutatio libelli) e per errata interpretazione dell'art.8 invocando che l'abuso del diritto era già ostativo e sanzionato dal diritto interno (art.37-bis DPR 600/1973 e altre norme) e che l'errore scusabile non è compatibile con fattispecie abusive caratterizzate da dolo specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ultra petita) e ha accolto il secondo motivo relativo all'erronea disapplicazione dell'art.8 DLgs 546/1992. La Corte ha affermato il principio secondo cui l'esimente dell'errore sulla norma tributaria giustificato da incertezza è applicabile solo se sussistono 'elementi positivi di confusione' nella normativa interna; non può fondarsi sulla mera incertezza soggettiva o sulla sola mancanza di pronunce comunitarie anteriori. Ha inoltre affermato che il divieto di abuso del diritto era principio immanente nell'ordinamento (richiamando art.37-bis DPR 600/1973 e la giurisprudenza), per cui la disapplicazione delle sanzioni per mera incertezza anteriore alla Halifax non era giustificata. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice di merito per nuovo esame della sanzione e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art.8 del d.lgs. n.546 del 1992

    L'esimente per l'errore sulla norma tributaria giustificata da incertezza opera solo quando sussistono elementi oggettivi di confusione della normativa interna (equivocità di singole prescrizioni o coordinamento concettualmente difficile tra norme). Non è sufficiente la sola incertezza soggettiva o l'assenza di precedente giurisprudenza comunitaria.

  • Sentenza CGUE Halifax, causa C-255/02 (21.2.2006)

    la sesta direttiva dev'essere interpretata come contraria al diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA assolta a monte allorché le operazioni che fondano tale diritto integrano un comportamento abusivo

    La sentenza definisce e chiarisce il divieto di abuso del diritto in materia IVA ma non crea ex novo il principio: essa enuncia un principio che trova riscontro nel diritto interno e rende evidente la portata dell'abuso rispetto al diritto di detrazione.

  • art.37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600

    Norma antielusiva del diritto interno che consente all'Amministrazione di disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette a conseguire vantaggi fiscali; la sua applicazione non richiede necessariamente dolo ma può basarsi su un uso improprio o deviante di strumenti legittimi.

  • d.P.R. n.471 del 1997, art.1 comma 2

    Prevede la sanzione amministrativa per l'indicazione in dichiarazione di reddito o imposta inferiore a quella accertata, mostrando che il nostro ordinamento contempla sanzioni correlate a condotte elusorie/abusive.

  • art.23 comma 8-bis del d.l. n.137 del 2020 (conv. L. n.176/2020)

    "quindicesimo giorno precedente l'udienza"

    Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la tardività del deposito costituisce nullità relativa, sindacabile su eccezione delle parti e sanabile per acquiescenza.

  • art.157 cod. proc. civ.

    Regola la sanatoria delle nullità relative per acquiescenza delle parti; applicata alla tardività del deposito delle conclusioni del Procuratore generale.

  • art.384 u.c. cod. proc. civ.

    Norma che consente alla Corte di correggere motivazioni o motivi accessori in sede di cassazione solo entro certi limiti; nel caso di specie non è stata ritenuta applicabile per salvare la decisione impugnata.

  • art.70 cod. proc. civ. e art.76 ord. giud.

    Norme richiamate in relazione all'obbligatorietà dell'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni della Corte, a tutela dell'interesse pubblico; la tempestività del suo intervento tutela il diritto di difesa delle parti.

Massime di principio

  • L'esimente dell'errore sulla norma tributaria (art.8 D.Lgs. 546/1992) opera solo in presenza di elementi oggettivi di confusione nella normativa interna (ambiguità o difficoltà di coordinamento tra disposizioni), non per la sola mancanza di precedente giurisprudenza comunitaria.
  • Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria è principio rilevante dell'ordinamento interno (riconducibile a art.37-bis DPR 600/1973) e può comportare l'applicazione di sanzioni anche per condotte anteriori alla formalizzazione giurisprudenziale europea; la sentenza CGUE Halifax ne ha chiarito l'applicazione, ma non ha creato ex novo il principio.
  • La parte contribuente ha l'onere di allegare e provare gli 'elementi positivi di confusione' che giustificherebbero l'errore scusabile; il giudice valuta la rilevanza di tali elementi con il canone della ragionevolezza.
  • I motivi processuali che censurano presunte decisioni ultra petita sono limitati: se il giudice di merito ha interpretato un atto come contenente implicitamente una domanda e ha motivato sul punto, l'errore attiene all'interpretazione dell'atto e rileva soprattutto sotto il profilo della motivazione, non automaticamente come vizio di ultra petizione.
  • La tardività del deposito delle conclusioni del Procuratore generale è nullità relativa che può essere sanata dall'acquiescenza delle parti; la tempestività dell'intervento del PG tutela il diritto di difesa delle parti.

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