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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14919/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce da procedure interne bandite dal Ministero per progressioni verticali dal personale dell'Area B all'Area C, ai sensi del CCNL Comparti Ministeri 1998-2001. Alcuni dipendenti, risultati idonei nelle graduatorie, hanno agito per ottenere l'inquadramento nell'Area III, posizione economica F1, sostenendo che l'amministrazione avesse l'obbligo di procedere allo scorrimento delle graduatorie anche per i posti rimasti non coperti, alla luce dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 150/2009 e del mancato via libera degli organi di controllo alla copertura dei posti residui. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il diritto dei lavoratori, deducendo: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 416, comma 3, e 115 c.p.c., per asserita erronea considerazione di fatti non adeguatamente provati e non contestati; 2) violazione degli artt. 24 e 62 d.lgs. n. 150/2009, dell'art. 27, comma 1, n. 7, l. n. 93/1983, dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, commi 342 e 362, l. n. 145/2018, sostenendo che dal 1° gennaio 2010 le progressioni verticali riservate agli interni e lo scorrimento delle graduatorie relative non sarebbero più stati consentiti, essendo sopravvenuto l'obbligo di copertura dei posti mediante concorso pubblico con sola riserva massima del 50% al personale interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che lo ius superveniens introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, applicabile dal 1° gennaio 2010, precludeva lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure interne di progressione verticale bandite prima della riforma, poiché tali graduatorie non avevano ancora determinato un diritto soggettivo in capo agli idonei. La Corte ha inoltre rilevato che non vi era un regime transitorio idoneo a salvaguardare quelle procedure e che, in materia di scorrimento, rileva la normativa vigente al momento in cui lo scorrimento viene disposto. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande proposte in primo grado dai lavoratori. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito, mentre ha condannato i controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio; la censura è stata poi assorbita dall'accoglimento del secondo motivo

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di contestazione dei fatti allegati nel rito del lavoro

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 24 d.lgs. n. 150/2009

    "le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno"

    norma ritenuta preclusiva dello scorrimento di graduatorie interne per progressioni verticali riservate agli interni dopo il 1° gennaio 2010

  • art. 62 d.lgs. n. 150/2009

    richiamato quale disposizione che ha introdotto l'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, incidendo sul regime delle progressioni verticali

  • art. 27, comma 1, n. 7, L. n. 93/1983

    citata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    citata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di reclutamento nel pubblico impiego

  • art. 1, commi 342 e 362, L. n. 145/2018

    citata dal ricorrente tra le norme invocate a sostegno della tesi difensiva

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come disciplina introdotta dalla riforma che impone l'accesso ai posti superiori tramite concorso pubblico con riserva limitata per gli interni

  • art. 97 Cost.

    evocato come parametro di legittimità della copertura dei posti e della necessità di adeguare le assunzioni alle esigenze organizzative e al principio di buon andamento

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per la condanna solidale alle spese dei controricorrenti, in ragione della comunanza di interessi

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non integra di per sé un diritto soggettivo dell'idoneo, ma presuppone una previa valutazione discrezionale dell'amministrazione, salvo che un obbligo specifico derivi dalla contrattazione collettiva o dal bando.
  • Ai fini della legittimità dello scorrimento delle graduatorie, rileva la normativa vigente al momento in cui l'amministrazione decide di avvalersene; lo ius superveniens può precludere lo scorrimento anche di procedure interne già avviate, se al momento dell'adozione della decisione non è ancora sorto un diritto soggettivo in capo agli idonei.
  • Le graduatorie formate nell'ambito di procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno, se ancora prive di approvazione o di un titolo consolidato al momento dell'entrata in vigore della riforma, non sono idonee a fondare un affidamento tutelabile contro il nuovo regime legale che impone il reclutamento tramite concorso pubblico con riserva massima del 50% per gli interni.
  • In assenza di un regime transitorio espresso che salvi le graduatorie delle procedure interne bandite prima della riforma, la disciplina sopravvenuta si applica immediatamente e impedisce l'utilizzo di tali graduatorie per coprire ulteriori posti non ancora autorizzati.
  • Quando il ricorso per cassazione è fondato su una questione di diritto già risolta in senso consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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