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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00218/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con cui venivano recuperati costi ritenuti non deducibili e IVA ritenuta non detraibile perché riferiti, secondo l'Ufficio, a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'Ufficio avesse assolto l'onere probatorio dimostrando la natura di cartiere dei fornitori e che la società non avesse offerto elementi idonei a contrastare le risultanze acquisite. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 per errata ripartizione e valutazione dell'onere della prova; 2) violazione degli artt. 54 d.P.R. 633/1972, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 2727-2729 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto dimostrata l'insussistenza soggettiva delle operazioni fatturate; 3) violazione degli artt. 19 e ss. d.P.R. 633/1972, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, per il disconoscimento della deduzione dei costi e della detrazione IVA; 4) violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 per omessa applicazione della continuazione/progressione sanzionatoria e mancata considerazione del quantum già irrogato in altri periodi d'imposta. Prima della decisione, la contribuente depositava istanze chiedendo l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex l. 197/2022, allegando domanda, prova del versamento della prima rata e provvedimento di sgravio dell'Agenzia.

La decisione

La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché prende atto dell'intervenuta domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente, presentata e documentata nei termini previsti dall'art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022. Ricorrendo i presupposti normativi, dichiara l'estinzione del giudizio con ordinanza in camera di consiglio e dispone che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate. Viene inoltre affermato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità relativo a una controversia tributaria pendente, la presentazione nei termini della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento dovuto impone la declaratoria di estinzione del processo, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti produce l'effetto estintivo del processo quando il contribuente deposita presso il giudice la copia della domanda e della quietanza della prima rata o dell'intero importo entro il termine previsto dalla legge.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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