Cassazione Civile, Ordinanza n. 00218/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con cui venivano recuperati costi ritenuti non deducibili e IVA ritenuta non detraibile perché riferiti, secondo l'Ufficio, a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'Ufficio avesse assolto l'onere probatorio dimostrando la natura di cartiere dei fornitori e che la società non avesse offerto elementi idonei a contrastare le risultanze acquisite. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 per errata ripartizione e valutazione dell'onere della prova; 2) violazione degli artt. 54 d.P.R. 633/1972, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 2727-2729 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto dimostrata l'insussistenza soggettiva delle operazioni fatturate; 3) violazione degli artt. 19 e ss. d.P.R. 633/1972, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, per il disconoscimento della deduzione dei costi e della detrazione IVA; 4) violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 per omessa applicazione della continuazione/progressione sanzionatoria e mancata considerazione del quantum già irrogato in altri periodi d'imposta. Prima della decisione, la contribuente depositava istanze chiedendo l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex l. 197/2022, allegando domanda, prova del versamento della prima rata e provvedimento di sgravio dell'Agenzia.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché prende atto dell'intervenuta domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente, presentata e documentata nei termini previsti dall'art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022. Ricorrendo i presupposti normativi, dichiara l'estinzione del giudizio con ordinanza in camera di consiglio e dispone che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate. Viene inoltre affermato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel primo motivo in tema di disciplina IVA e fatturazione
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel secondo motivo come base del recupero IVA
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo in tema di accertamento induttivo e ricostruzione del reddito
richiamati nel secondo motivo in relazione alle presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento
artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati nel terzo motivo per la detrazione IVA e i relativi limiti
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel quarto motivo sulla continuazione/progressione delle sanzioni amministrative tributarie
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
richiamato quale disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197 del 2022
ritenuto norma che impone il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento, prevedendo l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile quando il giudizio si estingue per definizione agevolata
Cass. n. 19560 del 2015
richiamata come precedente sull'esclusione dell'art. 13, comma 1-quater, in caso di estinzione
Cass. n. 25485 del 2018
richiamata come precedente sull'esclusione dell'art. 13, comma 1-quater, in caso di estinzione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità relativo a una controversia tributaria pendente, la presentazione nei termini della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento dovuto impone la declaratoria di estinzione del processo, senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti produce l'effetto estintivo del processo quando il contribuente deposita presso il giudice la copia della domanda e della quietanza della prima rata o dell'intero importo entro il termine previsto dalla legge.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00158/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00159/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00160/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00161/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00175/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00176/2025 del 07/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →