Cassazione Civile, Ordinanza n. 08169/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un appalto di servizi di trasporto e facchinaggio aggiudicato a un operatore economico dall'Università, poi annullato in autotutela dopo un esposto della seconda classificata. L'amministrazione dispose l'annullamento dell'aggiudicazione e la caducazione del contratto stipulato, ritenendo insussistente un requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnico-organizzativa, perché la documentazione prodotta a supporto dei requisiti sarebbe risultata contraffatta. L'aggiudicatario agì davanti al giudice amministrativo chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'annullamento e il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, le Sezioni Unite dichiararono inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. L'interessato propose quindi revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto per omessa o errata percezione del contenuto degli atti processuali. In sostanza sosteneva che l'ordinanza revocanda avesse travisato i motivi del ricorso originario, poiché egli non avrebbe lamentato un mero error in procedendo, ma un difetto di giurisdizione, e che la Corte avesse male inteso il giudicato interno e la portata delle censure relative alla legittimità dell'autotutela, alla natura della posizione giuridica dedotta e alla risarcibilità del danno.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che le censure del ricorrente non integrassero alcun errore di fatto revocatorio, ma si risolvessero in contestazioni sul percorso argomentativo e sulla qualificazione giuridica delle doglianze svolta nell'ordinanza impugnata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Università e, inoltre, al pagamento sia della somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., sia di quella in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato dovuto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Viene richiamato come base del ricorso avverso la decisione del giudice amministrativo, ma la Corte ribadisce che i motivi prospettati non attengono ai limiti esterni della giurisdizione.
Costituisce il rimedio esperibile per la revocazione delle decisioni della Cassazione nei casi consentiti, qui invocato per errore di fatto.
L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, decisivo, evidente e rilevabile dal solo confronto tra sentenza e atti, non una critica alla valutazione giuridica o logica compiuta dal giudice.
Richiamato nei motivi originari per il giudicato interno.
Richiamato nei motivi originari per l'efficacia del giudicato.
Richiamato nei motivi originari in tema di acquiescenza e formazione del giudicato interno.
Richiamato nei motivi originari in tema di domande ed eccezioni non riproposte.
Richiamato nei motivi originari in tema di specificità dei motivi di appello.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.
Richiamato nel ricorso originario in connessione ai rimedi davanti alla Cassazione.
Richiamato nel ricorso originario per la disciplina dell'impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo.
Richiamato per affermare la legittimità dell'annullamento d'ufficio esercitato tempestivamente dall'amministrazione.
La Corte lo richiama quale principio generale di diligenza e attivazione del danneggiato, idoneo a escludere o ridurre il risarcimento se il pregiudizio poteva essere evitato con l'ordinaria attivazione.
Richiamato in collegamento con l'art. 1227, comma 2, c.c., per ribadire il dovere del danneggiato di attivarsi e il rilievo della sua inerzia sulla risarcibilità del danno.
Richiamato per il nesso causale tra condotta e danno, che viene ritenuto reciso dall'inerzia del danneggiato.
Applicato per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto processuale decisivo, oggettivamente e immediatamente riscontrabile dagli atti; non è ammessa quando la censura investe l'interpretazione dei motivi, la qualificazione giuridica delle doglianze o il percorso logico-giuridico della decisione.
- Non integra motivo di revocazione la deduzione che il giudice abbia erroneamente qualificato un motivo come errore di giudizio invece che come vizio attinente alla giurisdizione, poiché tale contestazione riguarda comunque la valutazione giuridica del contenuto delle censure.
- La violazione o falsa applicazione di norme processuali, il preteso travisamento del giudicato interno o la diversa lettura delle risultanze processuali non equivalgono, di per sé, a difetto di giurisdizione o a eccesso di potere giurisdizionale.
- In tema di risarcimento del danno, la mancata attivazione del danneggiato per evitare o contenere il pregiudizio può escludere il nesso causale e precludere il ristoro, secondo il criterio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., richiamato anche nel processo amministrativo.
- L'errore revocatorio deve essere assolutamente evidente e rilevabile senza indagini ermeneutiche: se per coglierlo occorre rivalutare il contenuto concettuale delle difese o la correttezza della motivazione, il rimedio è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08070/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08083/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08086/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08088/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08097/2025 del 27/03/2025
- ordinanza_civile · 27 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08105/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →