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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27051/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2013-2017 da un professionista che svolgeva attività di consulenza nell'ambito della struttura organizzativa di una società di revisione di cui era socio e unico committente. Il contribuente sosteneva che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione ex art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, perché non disponeva di una propria organizzazione autonoma né di collaboratori alle proprie dipendenze. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il professionista, pur non essendo dipendente della società, partecipando all'organizzazione della KPMG s.p.a. e avvalendosi delle sue strutture, fosse comunque inserito in un'organizzazione a lui riferibile. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale su due profili: la violazione delle norme sui compensi professionali e sulle spese di lite, perché la liquidazione operata dalla Corte tributaria regionale era inferiore ai minimi tabellari applicabili allo scaglione di valore della causa, e la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l'esclusione del presupposto impositivo IRAP perché il professionista non era titolare né responsabile dell'organizzazione in cui operava, trattandosi di struttura facente capo a un distinto soggetto giuridico. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente, rilevando che la liquidazione delle spese processuali effettuata dalla Corte di merito era immotivatamente inferiore ai minimi ricavabili dalle tabelle parametriche applicabili e che il giudice non può ridurre i valori medi oltre il limite consentito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al ricorso incidentale e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame della liquidazione delle spese e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'assoggettamento a IRAP del lavoratore autonomo, non basta l'utilizzo di una struttura organizzata: è necessario che l'organizzazione sia autonoma e faccia capo al professionista, che ne sia titolare e responsabile sotto il profilo organizzativo.
  • Il professionista che svolga la propria attività all'interno dell'organizzazione di un soggetto terzo già dotato di autonoma struttura non è soggetto a IRAP per i compensi percepiti, se non dispone di una propria organizzazione e non sostiene costi per collaboratori o dipendenti.
  • La mera partecipazione societaria o la qualità di socio della struttura in cui il professionista opera non sono di per sé sufficienti a radicare il presupposto impositivo, se la responsabilità organizzativa resta in capo a un distinto soggetto giuridico.
  • In tema di liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi professionali, il giudice non può ridurre i valori medi tabellari oltre il limite massimo consentito dalla normativa parametrica; una liquidazione inferiore ai minimi applicabili è illegittima se non adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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