Cassazione Civile, Ordinanza n. 27051/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2013-2017 da un professionista che svolgeva attività di consulenza nell'ambito della struttura organizzativa di una società di revisione di cui era socio e unico committente. Il contribuente sosteneva che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione ex art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, perché non disponeva di una propria organizzazione autonoma né di collaboratori alle proprie dipendenze. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il professionista, pur non essendo dipendente della società, partecipando all'organizzazione della KPMG s.p.a. e avvalendosi delle sue strutture, fosse comunque inserito in un'organizzazione a lui riferibile. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale su due profili: la violazione delle norme sui compensi professionali e sulle spese di lite, perché la liquidazione operata dalla Corte tributaria regionale era inferiore ai minimi tabellari applicabili allo scaglione di valore della causa, e la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l'esclusione del presupposto impositivo IRAP perché il professionista non era titolare né responsabile dell'organizzazione in cui operava, trattandosi di struttura facente capo a un distinto soggetto giuridico. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente, rilevando che la liquidazione delle spese processuali effettuata dalla Corte di merito era immotivatamente inferiore ai minimi ricavabili dalle tabelle parametriche applicabili e che il giudice non può ridurre i valori medi oltre il limite consentito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al ricorso incidentale e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame della liquidazione delle spese e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto IRAP per i lavoratori autonomi richiede che il contribuente sia responsabile e titolare dell'organizzazione, non essendo sufficiente il mero inserimento operativo in una struttura organizzata da altri.
Richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere probatorio nel dedurre la violazione del presupposto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro per la denuncia di violazione di legge nei ricorsi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata per censurare la nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente.
art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamata dal contribuente in tema di liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Usato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali secondo i valori tabellari.
La Corte afferma che nella liquidazione giudiziale non si può scendere oltre il 50% dei valori medi tabellari e che i minimi applicabili per lo scaglione di valore risultavano superiori alla somma liquidata.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di spese del processo tributario.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Richiamato per censurare la carenza di motivazione sulla liquidazione delle spese nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Ai fini dell'assoggettamento a IRAP del lavoratore autonomo, non basta l'utilizzo di una struttura organizzata: è necessario che l'organizzazione sia autonoma e faccia capo al professionista, che ne sia titolare e responsabile sotto il profilo organizzativo.
- Il professionista che svolga la propria attività all'interno dell'organizzazione di un soggetto terzo già dotato di autonoma struttura non è soggetto a IRAP per i compensi percepiti, se non dispone di una propria organizzazione e non sostiene costi per collaboratori o dipendenti.
- La mera partecipazione societaria o la qualità di socio della struttura in cui il professionista opera non sono di per sé sufficienti a radicare il presupposto impositivo, se la responsabilità organizzativa resta in capo a un distinto soggetto giuridico.
- In tema di liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi professionali, il giudice non può ridurre i valori medi tabellari oltre il limite massimo consentito dalla normativa parametrica; una liquidazione inferiore ai minimi applicabili è illegittima se non adeguatamente motivata.
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