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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26178/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società che svolgeva attività di bar e caffè impugnava due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato, per gli anni 2005 e 2006, reddito d’impresa, valore della produzione netta e volume d’affari, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. Per il 2005 l’accertamento era stato effettuato con metodo induttivo perché la dichiarazione fiscale non risultava presentata; per il 2006 con metodo analitico-induttivo, sulla base di irregolarità e incongruenze contabili. In Cassazione la società deduceva, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente fondato i maggiori ricavi sulla sola difformità tra la percentuale di ricarico applicata e quella media di settore, senza adeguata prova, senza indicare la provenienza del dato medio e usando un criterio di media aritmetica anziché ponderata; dall’altro la nullità della sentenza per omessa motivazione, lamentando che il giudice d’appello non avesse esaminato le puntuali contestazioni sui dati, parametri e valori impiegati dall’Ufficio, specie quanto all’applicazione indiscriminata della percentuale del 200% a diverse categorie di prodotti, inclusi prodotti confezionati e di pasticceria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione intellegibile, non apparente né contraddittoria in modo irriducibile, e spiegava le ragioni dell’attendibilità dei dati utilizzati dall’Ufficio. Ha inoltre respinto il motivo di violazione di legge, osservando che: in caso di omessa dichiarazione l’Amministrazione può procedere con metodo induttivo anche sulla base di presunzioni semplici; nei casi di contabilità formalmente tenuta l’accertamento fondato sulla difformità della percentuale di ricarico è legittimo solo se la difformità raggiunge livelli di abnormità e irragionevolezza tali da rendere inattendibile la contabilità; nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato tali principi, valorizzando la mancata dichiarazione per il 2005, le irregolarità per il 2006 e l’uso della media ponderata per il calcolo del ricarico. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione per il contributo unificato ai sensi del T.U. spese di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione ai criteri di accertamento del reddito e alle presunzioni

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa motivazione

  • art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sull’accertamento del reddito d’impresa; la Corte ribadisce che l’Ufficio può fondarsi sui dati comunque acquisiti e, nei casi previsti, su presunzioni

  • art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    consente la determinazione del reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Amministrazione, compresa la redditività media di settore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; in caso di omessa dichiarazione l’onere probatorio si sposta sul contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili nell’accertamento induttivo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte conferma la legittimità del loro uso nei casi di omessa dichiarazione

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio motivazionale rilevante come nullità ricorre solo se manca il minimo costituzionale della motivazione

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario corrisponde al requisito della motivazione della sentenza; la sua violazione è configurabile solo in caso di motivazione assente o meramente apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il c.d. minimo costituzionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo sulla base di qualsiasi elemento conoscitivo raccolto, anche mediante presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • Quando la contabilità è formalmente esistente, la difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella media di settore può fondare l’accertamento solo se il divario è talmente abnorme e irragionevole da rendere inattendibile la documentazione contabile.
  • Nel determinare i maggiori ricavi mediante percentuali di ricarico, l’Ufficio può utilizzare sia la media aritmetica semplice sia la media ponderata; la scelta dipende dalla omogeneità o disomogeneità delle merci e la media ponderata è appropriata quando occorre considerare i diversi ricarichi dei singoli prodotti.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al rispetto del minimo costituzionale: non basta denunciare insufficienza o erroneità del ragionamento decisorio, essendo necessario un vizio radicale della motivazione che emerga dal testo della decisione.
  • La denuncia di violazione di legge non può tradursi in una rivalutazione delle risultanze istruttorie: in Cassazione non è consentito sostituire al giudizio di merito una diversa lettura dei fatti e delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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