Cassazione Civile, Ordinanza n. 26178/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società che svolgeva attività di bar e caffè impugnava due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato, per gli anni 2005 e 2006, reddito d’impresa, valore della produzione netta e volume d’affari, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. Per il 2005 l’accertamento era stato effettuato con metodo induttivo perché la dichiarazione fiscale non risultava presentata; per il 2006 con metodo analitico-induttivo, sulla base di irregolarità e incongruenze contabili. In Cassazione la società deduceva, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente fondato i maggiori ricavi sulla sola difformità tra la percentuale di ricarico applicata e quella media di settore, senza adeguata prova, senza indicare la provenienza del dato medio e usando un criterio di media aritmetica anziché ponderata; dall’altro la nullità della sentenza per omessa motivazione, lamentando che il giudice d’appello non avesse esaminato le puntuali contestazioni sui dati, parametri e valori impiegati dall’Ufficio, specie quanto all’applicazione indiscriminata della percentuale del 200% a diverse categorie di prodotti, inclusi prodotti confezionati e di pasticceria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione intellegibile, non apparente né contraddittoria in modo irriducibile, e spiegava le ragioni dell’attendibilità dei dati utilizzati dall’Ufficio. Ha inoltre respinto il motivo di violazione di legge, osservando che: in caso di omessa dichiarazione l’Amministrazione può procedere con metodo induttivo anche sulla base di presunzioni semplici; nei casi di contabilità formalmente tenuta l’accertamento fondato sulla difformità della percentuale di ricarico è legittimo solo se la difformità raggiunge livelli di abnormità e irragionevolezza tali da rendere inattendibile la contabilità; nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato tali principi, valorizzando la mancata dichiarazione per il 2005, le irregolarità per il 2006 e l’uso della media ponderata per il calcolo del ricarico. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione per il contributo unificato ai sensi del T.U. spese di giustizia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione ai criteri di accertamento del reddito e alle presunzioni
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa motivazione
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sull’accertamento del reddito d’impresa; la Corte ribadisce che l’Ufficio può fondarsi sui dati comunque acquisiti e, nei casi previsti, su presunzioni
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
consente la determinazione del reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Amministrazione, compresa la redditività media di settore
richiamato in tema di onere della prova; in caso di omessa dichiarazione l’onere probatorio si sposta sul contribuente
richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili nell’accertamento induttivo
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte conferma la legittimità del loro uso nei casi di omessa dichiarazione
il vizio motivazionale rilevante come nullità ricorre solo se manca il minimo costituzionale della motivazione
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario corrisponde al requisito della motivazione della sentenza; la sua violazione è configurabile solo in caso di motivazione assente o meramente apparente
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il c.d. minimo costituzionale
indicato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo sulla base di qualsiasi elemento conoscitivo raccolto, anche mediante presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- Quando la contabilità è formalmente esistente, la difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella media di settore può fondare l’accertamento solo se il divario è talmente abnorme e irragionevole da rendere inattendibile la documentazione contabile.
- Nel determinare i maggiori ricavi mediante percentuali di ricarico, l’Ufficio può utilizzare sia la media aritmetica semplice sia la media ponderata; la scelta dipende dalla omogeneità o disomogeneità delle merci e la media ponderata è appropriata quando occorre considerare i diversi ricarichi dei singoli prodotti.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al rispetto del minimo costituzionale: non basta denunciare insufficienza o erroneità del ragionamento decisorio, essendo necessario un vizio radicale della motivazione che emerga dal testo della decisione.
- La denuncia di violazione di legge non può tradursi in una rivalutazione delle risultanze istruttorie: in Cassazione non è consentito sostituire al giudizio di merito una diversa lettura dei fatti e delle prove.
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