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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10551/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia notificò avviso di rettifica e liquidazione per il recupero di imposte ipotecarie e catastali (con interessi e sanzioni) sulla cessione del diritto di superficie di un impianto fotovoltaico realizzata tramite operazione di "sale and lease back". L'Ufficio ha accertato un maggior valore con metodo comparativo ai sensi degli artt. 51 e 52 DPR 131/1986. Le ricorrenti hanno contestato la qualificazione giuridica dell'operazione (sostanzialmente finanziamento/sale-and-lease-back non autonoma rispetto al leasing) e la comparabilità/valore utilizzato dall'Ufficio, nonché la mancata allegazione, nell'avviso, degli atti presi a riferimento (violazione del diritto di difesa). In primo e secondo grado i giudici di merito hanno ritenuto valida la qualificazione come costituzione di diritto di superficie e hanno confermato l'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il giudizio estinto perché le ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23/10/2018 n.119 (conv. L. 17/12/2018 n.136) e hanno pagato l'importo dovuto entro i termini; l'Agenzia delle Entrate non ha presentato istanza di trattazione né ha notificato il diniego entro i termini previsti. Perciò il processo è stato dichiarato estinto e le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 51)

    Norma utilizzata dall'Ufficio per il calcolo del valore dell'immobile con criterio comparativo; la CTR ha ritenuto applicabili tali disposizioni al caso di cessione del diritto di superficie

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 52)

    Collegata all'art. 51; disciplina il metodo comparativo usato dall'Ufficio per determinare il maggior valore; la CTR ne ha condiviso l'impiego per valutare l'operazione

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 71)

    Rilevata dalle ricorrenti in ordine all'obbligo, per l'Amministrazione, di indicare e/o allegare gli atti e gli elementi a base dell'accertamento; le ricorrenti sostenevano che tale obbligo non fosse stato rispettato, a loro avviso lesivo del diritto di difesa

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3)

    Citata dalle ricorrenti con riferimento ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi e all'esigenza che l'avviso riproduca elementi essenziali degli atti utilizzati per la comparazione

  • Codice Civile (art. 2425-bis, principio civilistico sul sale-and-lease-back)

    Riferimento civilistico richiamato dalle ricorrenti per sostenere la natura unitaria dell'operazione di sale-and-lease-back, ossia la prevalente funzione finanziaria e l'inidoneità della cessione ad essere considerata una semplice compravendita autonoma

  • Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (art. 6)

    Norma della definizione agevolata; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché le ricorrenti hanno perfezionato la definizione e pagato gli importi nei termini previsti dall'art. 6

  • Legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136

    Conversione del d.l. 119/2018: contestualizza la definizione agevolata utilizzata dalle parti e valutata dalla Corte

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 46, comma 3)

    Norma che stabilisce che, in caso di estinzione del processo per definizione, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1‑quater) e L. 11 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)

    Riferimento normativo relativo al contributo unificato; la Corte ha escluso l'obbligo di ulteriore versamento per le parti in relazione all'estinzione del processo per definizione agevolata

  • Codice di procedura civile (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4)

    Norme invocate come criteri di censura in cassazione (violazione di legge e omessa pronuncia), usate dalle ricorrenti nei motivi di impugnazione, poi non decisi sul merito a causa dell'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • Una operazione di sale-and-lease-back può essere qualificata, ai fini fiscali, come trasferimento imponibile se nella sostanza costituisce cessione di un diritto reale (es. diritto di superficie); la forma negoziale non è determinante se la sostanza giuridica configura trasferimento tassabile
  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare il metodo comparativo ex artt. 51-52 DPR 131/1986 per determinare il valore, purché i confronti siano omogenei per tipologia, territorio e periodo; la parte che contesta la comparabilità deve fornire elementi tecnici per dimostrare l'inomogeneità
  • Il mancato inserimento nell'avviso degli elementi o degli atti posti a base dell'accertamento può configurare una violazione del diritto di difesa e va tempestivamente dedotto in giudizio (art. 71 L. 212/2000 e principi di trasparenza amministrativa)
  • La definizione agevolata (d.l. 119/2018 art.6 e sua conversione) estingue il processo se perfezionata nei termini e se l'Amministrazione non esercita i rimedi previsti; in tal caso il giudizio si estingue senza pronuncia sul merito
  • In caso di estinzione per definizione, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate: la definizione non comporta automaticamente la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese processuali
  • Per difendere efficacemente una posizione in materia di valori immobiliari è utile produrre perizia tecnico‑estimativa comparativa e dimostrare la non omogeneità degli atti utilizzati dall'Ufficio; contestualmente è fondamentale verificare la correttezza formale dell'avviso (allegati e motivazione)

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