Cassazione Civile, Sentenza n. 10521/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, soci di minoranza, avevano impugnato la delibera di assemblea del 28/04/2003 che approvava il bilancio al 31/12/2002 chiedendone la nullità/invalidità per difetto di chiarezza e veridicità della rappresentazione patrimoniale. In particolare denunziavano l'omessa annotazione di crediti verso l'ASL per il 2001-2002 e la perdita in bilancio di un credito di EUR 261.782,51. Il tribunale di primo grado e la Corte d'appello di Roma respinsero le impugnazioni ritenendo che le specifiche poste di bilancio contestate fossero state introdotte solo con la citazione in riassunzione successiva alla declaratoria di incompetenza territoriale e che l'approvazione del bilancio successivo (2003) precludesse un rilievo d'ufficio ai sensi del principio di continuità tra i bilanci e dell'art. 2434-bis c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (sul piano dell'ammissibilità e dell'interpretazione dell'art. 2434-bis c.c.), ritenendo che l'atto di riassunzione potesse introdurre, nel giudizio già pendente, una nuova specificazione di vizi del bilancio e che l'approvazione del bilancio successivo non precluda l'azione già iniziata. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte relativa a questi profili e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello di Roma per nuovo esame conformemente al principio enunciato. Ha invece rigettato gli altri motivi con riguardo al merito della contestazione sulla perdita del credito (la cui cancellazione risultava giustificata dalla c.t.u.). La Corte ha inoltre disposto che la Corte d'appello si conformi al principio di diritto indicato e provveda sulle spese in questa sede di legittimità.
Norme richiamate
primo e terzo comma citati in motivazione
La Corte interpreta la norma nel senso che il divieto di impugnare il bilancio dopo l'approvazione del bilancio successivo opera solo come decadenza per proporre nuove azioni contro quel bilancio 'in sé' dopo la formazione del bilancio successivo, ma non preclude l'esercizio o l'ampliamento di un'azione già introdotta anteriormente all'approvazione del bilancio successivo (es. mediante riassunzione): l'impugnativa già iniziata non viene estromessa automaticamente dalla formazione del bilancio successivo
Norma richiamata in tema di azioni contro delibere assembleari: la Corte ricorda che le azioni previste da norme come questa sono soggette al limite dell'art. 2434-bis ma che tale limite va interpretato come sopra indicato
Richiamata unitamente all'art. 2377; la decisione conferma che le azioni previste da tale articolo non possono essere proposte ex novo dopo l'approvazione del bilancio successivo, ma non colpiscono l'impugnazione già iniziata
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla natura dell'azione di nullità per violazione di norme imperative e al principio della tutela dell'interesse del socio; la Corte non annulla la funzione generale della norma ma la compone con la disciplina procedurale della riassunzione
art. 99 e art. 112 cod. proc. civ.
Citate in ordine alla formazione del tema decidendum e alla necessità di precisione nella domanda; la Corte segnala che l'atto introduttivo deve essere autosufficiente nel delineare i profili di invalidità ma che la riassunzione può comunque specificare vizi inerenti al medesimo oggetto di lite
art. 2423, 2446, 2447 cod. civ.
Richiamati nel quinto motivo relativo agli obblighi di rappresentazione del bilancio e alle eventuali ricadute sulla continuità e sulla rappresentazione della perdita del credito; la Corte ritiene inammissibile la censura che sostanzialmente riformuli una critica di merito già valutata dalla c.t.u.
Massime di principio
- Se un'azione di impugnativa del bilancio è già pendente prima dell'approvazione del bilancio successivo, la formazione del bilancio successivo non estingue né preclude automaticamente l'ampliamento della domanda originaria con nuovi profili di vizio relativi allo stesso bilancio impugnato tramite atto di riassunzione.
- L'art. 2434-bis c.c. va interpretato come norma che impedisce di proporre ex novo un'impugnazione dopo l'approvazione del bilancio successivo, ma non come mezzo per privare di efficacia un'azione già iniziata prima di tale approvazione.
- La riassunzione successiva a una declaratoria di incompetenza può contenere specificazioni o ulteriori doglianze riguardanti il medesimo oggetto della lite (es. il medesimo bilancio), salva la garanzia del contraddittorio e il rispetto delle regole processuali (ossia non vale automaticamente come giudizio nuovo per oggetto quando conserva la medesima materia sostanziale).
- Nelle impugnazioni di bilancio per nullità è necessario individuare con sufficiente precisione le poste contestate e i vizi specifici; censure formulate in modo meramente globale o generico possono essere ritenute inammissibili o inefficaci.
- Il giudizio tecnico (ad es. c.t.u.) che motivatamente esclude l'illegittimità di una voce di bilancio può supportare il rigetto della doglianza, e le critiche che rientrano in una rivalutazione di merito possono risultare inammissibili in sede di legittimità se non sono fondate su errori di diritto o di motivazione.
- Quando si introduce nuova specificazione di vizi in riassunzione è prudente documentare la connessione con la domanda originaria e assicurare che non si tratti di una nuova causa oggetto, per evitare eccezioni di improcedibilità o di nuova lite.
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