Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10500/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valbruna contestava che il commissariamento dell'Ilva disposto dal d.l. n. 61/2013 avesse determinato una 'espropriazione di fatto' della sua partecipazione (10,05%) nella Ilva senza riconoscimento di indennizzo, chiedendo il ristoro del pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita o diminuzione del valore delle azioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in astratto, una partecipazione azionaria rientra nella nozione di 'bene' tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dall'art. 42 Cost., dunque può essere invocato il diritto all'indennizzo se vi è un'espropriazione. Tuttavia ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito secondo cui il commissariamento, adottato come legge-provvedimento per tutelare salute e ambiente, non ha determinato la perdita di valore lamentata: la diminuzione patrimoniale è direttamente riconducibile allo stato d'insolvenza già preesistente e non al commissariamento in sé. Inoltre la Corte ha confermato la condanna alle spese e la sanzione processuale ex art. 96 c.p.c. disposta dalla Corte d'appello contro Valbruna (liquidazione delle spese in €90.000).

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 42

    Riconosciuto che il diritto di proprietà (inclusa la partecipazione azionaria) è protetto e che, in linea di principio, la privazione può dar luogo a diritto all'indennizzo; tuttavia l'applicazione concreta richiede accertamento del nesso causale tra la misura pubblica e la perdita patrimoniale.

  • Costituzione italiana, art. 117

    Richiamato nel quadro del coordinamento con obblighi internazionali (CEDU): il controllo della compatibilità della normativa nazionale con il principio di tutela del patrimonio previsto dalla Convenzione.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 17

    Riferimento generale alla tutela della proprietà come parametro interpretativo, posto che le partecipazioni societarie possono rientrare nell'ambito di tale tutela.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Protocollo addizionale n. 1, art. 1

    Confermata l'applicabilità all'azione azionaria: le partecipazioni sono 'beni' tutelati e una privazione o compressione ingiustificata può giustificare un'indennità; però occorre che l'interferenza sia ingiustificata o non proporzionata rispetto allo scopo pubblico perseguito.

  • Decreto-legge n. 61/2013

    Norma-legge provvedimento che ha accertato il pericolo ambientale e disciplinato il commissariamento straordinario dell'Ilva: la Corte lo ha qualificato come misura bilanciata, adottata per la tutela della salute e dell'ambiente e quindi legittima nella sua finalità; non equiparabile automaticamente all'esproprio indennizzabile senza valutazione del nesso di causalità.

  • Decreto-legge n. 1/2015 (conv. l. n. 20/2015)

    Norma successiva che ha ammesso l'Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria; considerata parte del quadro normativo complessivo che ha gestito l'intervento pubblico sull'Ilva.

  • Decreto-legge n. 207/2012 (conv. l. n. 231/2012)

    Legge-provvedimento originaria che aveva disciplinato la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti strategici nel rispetto dell'AIA; la giurisprudenza costituzionale ne ha riconosciuto la legittimità quale bilanciamento tra salute e lavoro, principio richiamato nella decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    Articolo invocato per la responsabilità per lite temeraria o per condotta processuale con mala fede o colpa grave; la Corte ha ritenuto legittima la condanna ai sensi del primo comma (avvocatura dello Stato aveva prospettato il danno e la gravità degli argomenti), confermando la valutazione di merito sulla gravità della condotta processuale della ricorrente.

  • Cod. civ. (articoli citati dalle parti: 2348, 2350, 2351, 2247, 2325, 2331)

    Norme societarie e patrimoniali richiamate dalla ricorrente per sostenere la tutela del valore e dei diritti connessi alle azioni; la Corte non ha ritenuto che la loro evocazione superasse la valutazione di fatto operata dal giudice del merito circa la mancanza di nesso causale.

  • D.lgs. n. 231/2001 (art. 5 richiamato dalle parti)

    Richiamato dalle parti nell'ambito delle censure relative alla responsabilità amministrativa/penale: non decisivo ai fini della sentenza di cassazione che ha lasciato fermi gli accertamenti di merito.

Massime di principio

  • Una partecipazione azionaria è un 'bene' tutelato dalla CEDU e dalla Costituzione: in astratto può dar luogo a indennizzo se la pubblica autorità la priva in modo ingiustificato o sproporzionato.
  • Le misure adottate mediante 'legge-provvedimento' (es. per motivi ambientali o di interesse strategico) possono essere legittime se perseguono un bilanciamento tra diritti costituzionali (salute, ambiente, lavoro) e se sono proporzionate; non sono automaticamente espropriazioni indennizzabili.
  • Per ottenere l'indennizzo il titolare della partecipazione deve provare il nesso causale diretto tra la misura pubblica e la perdita di valore (valutazione del danno alla data dell'intervento), e non può attribuire al provvedimento effetti derivanti da condizioni pregresse (es. insolvenza già esistente).
  • Le valutazioni di fatto del giudice del merito (sul rapporto causale, sulla valutazione economica e sulle circostanze antecedenti) sono vincolanti in Cassazione se adeguatamente motivate e quindi difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
  • L'avvio di azioni giudiziarie palesemente infondate o che mirano a trasferire sul Pubblico i rischi propri dell'imprenditore può integrare gli estremi della responsabilità per lite temeraria o per condotta processuale gravemente colposa/malveggente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; dunque valutare con cura fondatezza, prova probatoria e ragionevolezza della pretesa prima di agire.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.