Cassazione Civile, Sentenza n. 10500/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Valbruna contestava che il commissariamento dell'Ilva disposto dal d.l. n. 61/2013 avesse determinato una 'espropriazione di fatto' della sua partecipazione (10,05%) nella Ilva senza riconoscimento di indennizzo, chiedendo il ristoro del pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita o diminuzione del valore delle azioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in astratto, una partecipazione azionaria rientra nella nozione di 'bene' tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dall'art. 42 Cost., dunque può essere invocato il diritto all'indennizzo se vi è un'espropriazione. Tuttavia ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito secondo cui il commissariamento, adottato come legge-provvedimento per tutelare salute e ambiente, non ha determinato la perdita di valore lamentata: la diminuzione patrimoniale è direttamente riconducibile allo stato d'insolvenza già preesistente e non al commissariamento in sé. Inoltre la Corte ha confermato la condanna alle spese e la sanzione processuale ex art. 96 c.p.c. disposta dalla Corte d'appello contro Valbruna (liquidazione delle spese in €90.000).
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 42
Riconosciuto che il diritto di proprietà (inclusa la partecipazione azionaria) è protetto e che, in linea di principio, la privazione può dar luogo a diritto all'indennizzo; tuttavia l'applicazione concreta richiede accertamento del nesso causale tra la misura pubblica e la perdita patrimoniale.
Costituzione italiana, art. 117
Richiamato nel quadro del coordinamento con obblighi internazionali (CEDU): il controllo della compatibilità della normativa nazionale con il principio di tutela del patrimonio previsto dalla Convenzione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 17
Riferimento generale alla tutela della proprietà come parametro interpretativo, posto che le partecipazioni societarie possono rientrare nell'ambito di tale tutela.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Protocollo addizionale n. 1, art. 1
Confermata l'applicabilità all'azione azionaria: le partecipazioni sono 'beni' tutelati e una privazione o compressione ingiustificata può giustificare un'indennità; però occorre che l'interferenza sia ingiustificata o non proporzionata rispetto allo scopo pubblico perseguito.
Decreto-legge n. 61/2013
Norma-legge provvedimento che ha accertato il pericolo ambientale e disciplinato il commissariamento straordinario dell'Ilva: la Corte lo ha qualificato come misura bilanciata, adottata per la tutela della salute e dell'ambiente e quindi legittima nella sua finalità; non equiparabile automaticamente all'esproprio indennizzabile senza valutazione del nesso di causalità.
Decreto-legge n. 1/2015 (conv. l. n. 20/2015)
Norma successiva che ha ammesso l'Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria; considerata parte del quadro normativo complessivo che ha gestito l'intervento pubblico sull'Ilva.
Decreto-legge n. 207/2012 (conv. l. n. 231/2012)
Legge-provvedimento originaria che aveva disciplinato la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti strategici nel rispetto dell'AIA; la giurisprudenza costituzionale ne ha riconosciuto la legittimità quale bilanciamento tra salute e lavoro, principio richiamato nella decisione.
Codice di procedura civile, art. 96
Articolo invocato per la responsabilità per lite temeraria o per condotta processuale con mala fede o colpa grave; la Corte ha ritenuto legittima la condanna ai sensi del primo comma (avvocatura dello Stato aveva prospettato il danno e la gravità degli argomenti), confermando la valutazione di merito sulla gravità della condotta processuale della ricorrente.
Cod. civ. (articoli citati dalle parti: 2348, 2350, 2351, 2247, 2325, 2331)
Norme societarie e patrimoniali richiamate dalla ricorrente per sostenere la tutela del valore e dei diritti connessi alle azioni; la Corte non ha ritenuto che la loro evocazione superasse la valutazione di fatto operata dal giudice del merito circa la mancanza di nesso causale.
D.lgs. n. 231/2001 (art. 5 richiamato dalle parti)
Richiamato dalle parti nell'ambito delle censure relative alla responsabilità amministrativa/penale: non decisivo ai fini della sentenza di cassazione che ha lasciato fermi gli accertamenti di merito.
Massime di principio
- Una partecipazione azionaria è un 'bene' tutelato dalla CEDU e dalla Costituzione: in astratto può dar luogo a indennizzo se la pubblica autorità la priva in modo ingiustificato o sproporzionato.
- Le misure adottate mediante 'legge-provvedimento' (es. per motivi ambientali o di interesse strategico) possono essere legittime se perseguono un bilanciamento tra diritti costituzionali (salute, ambiente, lavoro) e se sono proporzionate; non sono automaticamente espropriazioni indennizzabili.
- Per ottenere l'indennizzo il titolare della partecipazione deve provare il nesso causale diretto tra la misura pubblica e la perdita di valore (valutazione del danno alla data dell'intervento), e non può attribuire al provvedimento effetti derivanti da condizioni pregresse (es. insolvenza già esistente).
- Le valutazioni di fatto del giudice del merito (sul rapporto causale, sulla valutazione economica e sulle circostanze antecedenti) sono vincolanti in Cassazione se adeguatamente motivate e quindi difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- L'avvio di azioni giudiziarie palesemente infondate o che mirano a trasferire sul Pubblico i rischi propri dell'imprenditore può integrare gli estremi della responsabilità per lite temeraria o per condotta processuale gravemente colposa/malveggente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; dunque valutare con cura fondatezza, prova probatoria e ragionevolezza della pretesa prima di agire.
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