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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10499/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento IRAP 2009 emesso nei confronti di Ufi Filters S.p.A., fondato sul disconoscimento di costi per € 11.422.242,74 per presunto transfer pricing con due controllate cinesi (Ufi Filters Shanghai e Sofima Automotive Filter Shanghai). L'Ufficio aveva utilizzato il metodo del costo maggiorato (cost plus) selezionando un campione di 6 imprese cinesi ritenute comparabili fra 44 candidate e aveva rilevato mark up ritenuti sorprendenti (39,77% e 17,20%), sostenendo che ne derivasse uno spostamento di utili all'estero non tassati in Italia. L'Agenzia deduceva violazione dell'art. 110, comma 7 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, pur dovendo motivare lo scostamento dal valore normale, l'onere ultimo di provare la correttezza dei prezzi gravasse sul contribuente. La CTR aveva invece ritenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente dimostrato la comparabilità delle imprese scelte (mancanza di analisi di funzioni, rischi, investimenti e difformità merceologiche e territoriali) e aveva accolto l'appello del contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo proposto. La Corte ha confermato che, sebbene la normativa e la giurisprudenza richiedano di applicare criteri ispirati al principio di libera concorrenza (OCSE), l'Amministrazione deve comunque fornire una motivazione adeguata e prove probanti circa la scelta e la comparabilità del campione utilizzato e lo scostamento dal valore normale. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente rilevato l'inadeguatezza della selezione delle sei società comparabili (diversa tipologia produttiva, localizzazione geografica non coerente, assenza di descrizione delle funzioni/rischi/asset) e aveva motivato plausibilmente l'assolvimento della prova da parte della contribuente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata al rimborso delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti... sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti...

    La norma impone che le operazioni infragruppo siano valutate in base al valore normale (principio di libera concorrenza); tuttavia l'applicazione richiede l'adozione di metodi compatibili con le linee guida OCSE e una motivazione e prova adeguata da parte dell'Amministrazione quando si sostiene lo scostamento dal valore di mercato.

  • art. 9, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Per valore normale... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione...

    Definisce il concetto di valore normale da assumere come parametro di comparazione nelle verifiche di transfer pricing; la prova della normalità richiede riferimento a elementi comparabili e, ove possibile, listini/tariffe.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: in materia di deduzioni fiscali è posto a carico del contribuente l'onere di dimostrare la correttezza dei prezzi praticati quando l'Amministrazione ha già allegato elementi che fanno presumere uno scostamento dal valore normale; tuttavia tale principio non esime l'Amministrazione dall'obbligo di fornire una motivazione e prove solide sulla non comparabilità o sullo scostamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base normativa del motivo di ricorso per violazione di legge nella cassazione delle sentenze civili; utilizzata dall'Agenzia per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme sul transfer pricing.

  • art. 59, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. in legge)

    Novellazione dell'art. 110 TUIR che ha adeguato la normativa nazionale ai criteri internazionali sul transfer pricing, richiamando esplicitamente il principio di libera concorrenza e prevedendo l'emanazione di linee guida ministeriali.

  • Decreto Ministeriale 14 maggio 2018 (linee guida sui prezzi di trasferimento)

    Individua i metodi riconosciuti per la determinazione dei prezzi di trasferimento (tra cui il metodo del costo maggiorato) e stabilisce criteri applicativi; sottolinea che la scelta del metodo deve essere appropriata al caso e che il contribuente può proporre metodi alternativi se più affidabili.

  • Linee Guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento

    Forniscono i criteri di scelta e applicazione dei metodi di transfer pricing (es. cost plus), richiedono analisi funzionale di funzioni/asset/rischi, e pongono l'enfasi sulla comparabilità e sulla disponibilità di informazioni affidabili; sono riferimenti interpretativi fondamentali per l'applicazione dell'art.110 TUIR.

Massime di principio

  • L'Amministrazione deve motivare e provare adeguatamente la scelta del metodo di transfer pricing e la comparabilità dei soggetti/operazioni usati come benchmark: non bastano confronti quantitativi sommari o selezioni di campioni non supportate da analisi di funzioni, rischi e asset.
  • Il metodo del costo maggiorato (cost plus) richiede che le imprese comparabili svolgano funzioni e assumano rischi simili e che, in mancanza di identità, siano effettuati aggiustamenti adeguati; la mera condivisione di codice attività o fatturato non è sufficiente.
  • La giurisprudenza riconosce che, una volta che l'Amministrazione allega elementi che fanno presumere uno scostamento dal valore normale, il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare la normalità dei prezzi; tuttavia l'onere non scarica l'Amministrazione dall'obbligo di fornire prove e motivazioni fondate e verificabili.
  • Le Linee Guida OCSE e le linee guida ministeriali devono orientare la scelta del metodo: va selezionato il metodo più appropriato al caso concreto, tenendo conto della natura della transazione e della disponibilità di dati comparabili.
  • In contestazioni di transfer pricing il giudice valuta la correttezza metodologica e la coerenza delle deduzioni: decisioni di merito fondate su una plausibile e documentata analisi non sono sindacabili in sede di legittimità con semplice richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente deve documentare dettagliatamente funzioni, beni immateriali, rischi e investimenti delle controparti infragruppo e, se possibile, presentare comparabili interni o esterni credibili o spiegazioni commerciali plausibili per eventuali mark-up apparentemente elevati.

Testo integrale

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