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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22573/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’amministrazione finanziaria ha rivisto il classamento di un’unità immobiliare sita in Scandicci, attribuendole la categoria A/10. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che non vi fosse un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra uso abitativo e uso ad ufficio/studio legale, perché tali destinazioni apparterrebbero alla medesima categoria funzionale residenziale; ha inoltre dedotto che il sopralluogo dell’Agenzia avrebbe trascurato la presenza di impianti originari dell’appartamento, rilevanti ai fini della corretta valutazione dell’immobile. In cassazione ha denunciato violazione di legge, in riferimento all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, all’art. 99 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e all’art. 2697 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente sovrapposto la disciplina urbanistica a quella catastale e avrebbe trascurato elementi fattuali decisivi sulla concreta conformazione dell’immobile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il classamento catastale sia autonomo rispetto alla disciplina urbanistica e debba essere determinato in base alla destinazione ordinaria dell’immobile, alle sue caratteristiche oggettive e alla potenzialità di produrre reddito, non al concreto uso contingente. Perciò la censura che fondava la doglianza sulla mancanza di un mutamento urbanisticamente rilevante è stata considerata inconferente. Anche il vizio di omesso esame è stato escluso, sia perché non era specificamente censurato il rilievo della CTR circa la destinazione ad ufficio/studio legale non contestata, sia perché il fatto invocato sugli impianti preesistenti non era decisivo rispetto all’accertamento della destinazione ordinaria dell’immobile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter

    la disciplina delle categorie funzionali urbanistiche non governa il classamento catastale; la distinzione tra categorie funzionali non è decisiva ai fini dell’attribuzione della rendita

  • L. reg. Toscana 10 novembre 2014, n. 65, art. 99

    il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è richiamato dal ricorrente, ma la Corte lo reputa inconferente rispetto al classamento catastale

  • art. 2697 c.c.

    la censura sul riparto dell’onere della prova non è accolta, perché il fatto dedotto non è decisivo rispetto alla ratio del classamento

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9

    richiamato come criterio di confronto tra unità immobiliari tipo per il classamento

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    il classamento deve riscontrare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito dell’unità immobiliare

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    vengono come parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • Il classamento catastale ha natura autonoma rispetto alla disciplina urbanistica: ai fini dell’attribuzione della categoria catastale rilevano la destinazione ordinaria dell’immobile e le sue caratteristiche oggettive, non il solo uso concreto e contingente fatto dal proprietario o dall’utilizzatore.
  • La potenzialità dell’immobile di produrre reddito va valutata in termini oggettivi, desumendola dalle caratteristiche strutturali del bene; il concreto esercizio di un’attività in un dato momento è solo un elemento complementare e non può sostituire l’accertamento catastale.
  • Per contestare validamente un classamento catastale non è sufficiente invocare la disciplina urbanistica delle destinazioni d’uso, se la controversia concerne la diversa logica estimativa del catasto.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando il fatto allegato, anche se vero, non è idoneo a smentire l’accertamento centrale compiuto nei gradi di merito sulla destinazione ordinaria dell’immobile.
  • Quando la CTR accerta che l’immobile è destinato ad ufficio o studio professionale, e tale circostanza non è specificamente contestata, la censura di legittimità che la trascuri è inidonea a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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