Cassazione Civile, Ordinanza n. 18476/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia delle entrate)
La controversia
La controversia origina da distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di un professionista per IRPEF e ulteriori imposte relativamente agli anni d'imposta 2008 e 2009, a seguito di indagini bancarie sui conti a lui riferibili. In primo grado la CTP accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti: annullava integralmente l'accertamento per il 2009 e riduceva a euro 5.312,00 il reddito non dichiarato per il 2008. La CTR della Sicilia rigettava l'appello dell'Ufficio, ritenendo che per il 2009 il contribuente avesse giustificato la totalità dei versamenti e che per il 2008 restassero ingiustificati solo alcuni versamenti in contanti; aggiungeva che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, non potevano più considerarsi maggiori compensi professionali i prelevamenti. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, deducendo violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo denunciava violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente invertito l'onere della prova, accogliendo apoditticamente le difese del contribuente senza una prova specifica e analitica per ogni singolo versamento bancario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente perché idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio e quindi superiore al minimo costituzionale; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, l'onere probatorio iniziale dell'Ufficio è assolto mediante i dati dei conti, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire una dimostrazione analitica per ogni versamento contestato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi sia una motivazione solo apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni tributarie; la Corte ne esclude la violazione per il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma il vizio non è ravvisato.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
le risultanze dei conti bancari costituiscono base idonea dell'accertamento e determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica per ciascun versamento.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
in materia IVA le movimentazioni bancarie sono assistite da presunzione di imponibilità superabile solo con prova contraria del contribuente.
richiamato per la regola dell'onere della prova, che la CTR avrebbe erroneamente invertito secondo la ricorrente; la Corte lo applica nel senso della ripartizione dell'onere in tema di accertamenti bancari.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per affermare che la presunzione derivante dai movimenti bancari si estende alla generalità dei contribuenti, ai fini dell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla Corte nel passaggio che censura la motivazione generica della CTR sul superamento della presunzione legale in materia IVA.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece nulla la decisione che, pur sinteticamente, renda percepibile la ratio decidendi.
- In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, i dati risultanti dai conti correnti costituiscono base sufficiente per l'accertamento e fanno sorgere una presunzione legale relativa di maggior reddito o di operazioni imponibili.
- Una volta acquisiti gli elementi desumibili dai conti bancari, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire prova contraria specifica, analitica e riferita a ciascun versamento contestato; non è sufficiente una giustificazione generica o cumulativa.
- La prova contraria del contribuente può essere anche presuntiva, ma il giudice di merito deve indicare analiticamente i fatti noti valorizzati e il collegamento con ogni singola movimentazione, evitando affermazioni apodittiche o sommarie.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti bancari hanno valenza presuntiva solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre i versamenti conservano rilevanza presuntiva nei confronti di tutti i contribuenti.
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