Cassazione Civile, Ordinanza n. 00137/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto, quale soggetto assistito da un centro di assistenza fiscale, varie cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi Mod. 730/2015 per l’annualità 2014. L’Ufficio aveva recuperato IRPEF, interessi e sanzioni ritenendo che l’errore riguardasse profili riconducibili ai controlli demandati all’intermediario che aveva apposto il visto di conformità. Dopo il rigetto parziale dei ricorsi in primo grado e l’accoglimento degli appelli dell’Ufficio in secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul favor rei, sostenendo che l’art. 39 d.lgs. 241/1997 avrebbe natura sanzionatoria e non meramente risarcitoria; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997 e della disciplina sulle preleggi, sostenendo che la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le relative conseguenze spettasse alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore, e non all’ufficio che aveva agito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che, per la responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 241/1997, nella versione applicabile ratione temporis, la competenza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute spetta in via esclusiva alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, cioè del professionista che ha apposto il visto infedele. Poiché la Corte territoriale aveva invece ritenuto competente l’ufficio individuato in base al domicilio fiscale del contribuente, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo i ricorsi introduttivi del contribuente e dichiarando la nullità degli atti impugnati perché emessi da ufficio incompetente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Richiamato come base del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi da cui sono scaturite le cartelle.
art. 39, comma 1, d.lgs. 241/1997
La responsabilità del soggetto che rilascia il visto infedele è letta come avente anche funzione punitiva, con ricadute sulla competenza a iscrivere a ruolo le somme dovute.
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 241/1997
La responsabilità del professionista che appone il visto infedele comporta il recupero di una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997
Attribuisce in via esclusiva la competenza all’iscrizione a ruolo alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, e tale competenza non è derogabile.
art. 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis), d.lgs. 241/1997
Norme invocate dal ricorrente per contestare la qualificazione della pretesa e il riparto di competenza.
Richiamato dal ricorrente in relazione al favor rei e alla natura della pretesa sostanzialmente sanzionatoria.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della natura punitiva della misura e dell’applicazione delle garanzie proprie delle sanzioni.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente nel tentativo di contestare la disciplina applicata alla pretesa fiscale/sanzionatoria.
Invocato dal ricorrente per l’interpretazione delle disposizioni applicate.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la corretta applicazione della disciplina speciale rispetto a quella generale.
Usato dalla Corte per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della posizione dell’amministrazione resistente e della prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma speciale attribuisce in modo esclusivo la competenza a un determinato ufficio amministrativo in base al domicilio fiscale del trasgressore, l’atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo e determina la nullità degli atti impositivi consequenziali.
- La somma richiesta al soggetto che ha apposto un visto di conformità infedele può avere anche funzione punitiva; per tale ragione, la disciplina speciale sulla competenza dell’iscrizione a ruolo va applicata rigidamente secondo il testo normativo.
- Se il vizio accolto è di incompetenza dell’ufficio che ha emesso l’atto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- L’accoglimento di un motivo che assorbe gli altri comporta che le ulteriori censure non vengano esaminate, quando la statuizione accolta è sufficiente a definire la lite.
- In materia tributaria, la corretta individuazione del soggetto e dell’ufficio competenti è presupposto essenziale della validità della pretesa e la sua violazione travolge gli atti di recupero emessi.
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