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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15080/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Teramo per sanzioni relative a un rapporto di lavoro instaurato con un addetto alla produzione di pannelli in alluminio mediante contratti di lavoro a progetto nel periodo novembre 2013-novembre 2014. L'autorità ispettiva e i giudici di merito hanno ritenuto che il progetto coincidesse con l'oggetto sociale della società e che, a seguito di affitto di ramo d'azienda dalla precedente società del medesimo gruppo, l'attività svolta dal lavoratore fosse in realtà subordinata e a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul primo motivo di appello, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la doglianza sulla tardività della notifica del verbale di accertamento e si sarebbe pronunciata solo sul merito; 2) omessa o apparente motivazione, per avere la Corte d'appello recepito acriticamente la sentenza di primo grado senza considerare le eccezioni dell'appellante, tra cui la tesi che la società non avesse mai prodotto pannelli in alluminio e che il lavoratore fosse stato assunto per una nuova linea produttiva, con compenso unitario e qualità di socio-lavoratore di altra società artigiana; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2015, per avere la Corte d'appello condannato le parti in solido alle spese in favore dell'Ispettorato nonostante la costituzione dell'ente a mezzo di un proprio funzionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte e tre le censure. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva espressamente considerato e motivato sulla questione della tempestività della notifica del verbale ispettivo, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della Corte d'appello era ampia e non meramente apparente, avendo ricostruito in modo coerente la continuità dell'attività produttiva, il trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., l'assenza di soluzione di continuità nel rapporto e l'identità dei contratti a progetto. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, perché l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2015 consente all'Ispettorato di farsi rappresentare da propri funzionari e prevede, in caso di esito favorevole della lite, la condanna alle spese con riduzione del 20%; la liquidazione operata dalla Corte d'appello è stata quindi ritenuta conforme alla legge. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    richiamato per la disciplina della notifica del verbale unico di accertamento ispettivo e del decorso dei relativi termini; la Corte ha escluso la dedotta violazione perché il tema era stato esaminato dai giudici di merito.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato quale base normativa per affermare la riconduzione del rapporto a lavoro subordinato a tempo indeterminato quando il progetto coincide con l'oggetto sociale e l'attività concretamente svolta rivela subordinazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti per dedurre omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha chiarito che la motivazione censurabile in cassazione è solo quella inesistente o meramente apparente nei limiti del 'minimo costituzionale'.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel contesto del sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al 'minimo costituzionale' dopo la riforma del 2012.

  • art. 12 preleggi

    utilizzato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione nel senso della sua drastica riduzione.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per qualificare la prosecuzione dell'attività nell'unità produttiva quale continuazione di azienda a seguito di trasferimento/affitto di ramo d'azienda.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regola della soccombenza nella condanna alle spese di lite.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2015

    "L'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. [...] In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto."

    la norma legittima la rappresentanza dell'Ispettorato tramite funzionari propri e impone, se la lite è favorevole, la liquidazione delle spese con riduzione del 20%.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • legge n. 149 del 2015

    citata nel passaggio relativo alla riduzione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2015.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    citata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza d'appello abbia comunque esaminato il tema devoluto e ne abbia dato risposta, anche se con argomentazione sintetica o inserita nella motivazione sul merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è confinato al 'minimo costituzionale': è deducibile solo l'anomalia motivazionale che equivalga a mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
  • La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, anche se non confuta singolarmente ogni argomento delle parti.
  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia ispettiva, la rappresentanza dell'Ispettorato da parte di propri funzionari è espressamente consentita dalla legge e, in caso di esito favorevole della lite, la condanna alle spese segue la disciplina speciale che prevede la riduzione del compenso liquidabile.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la coincidenza tra progetto e oggetto sociale, unita alla continuità dell'attività aziendale e all'assenza di soluzione di continuità nel concreto impiego del lavoratore, può essere valorizzata per affermare la natura subordinata del rapporto e la sua prosecuzione senza interruzioni.
  • Quando il ricorso per cassazione è integralmente respinto, il soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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