Cassazione Civile, Ordinanza n. 15076/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcune lavoratrici, tra cui due specificamente indicate, volta a ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità e la correlata indennità di mobilità. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e degli artt. 7 e 16 l. n. 223/1991, in relazione all'art. 4 d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993, sostenendo che le lavoratrici non erano tempestivamente azionabili per decadenza e che, essendo apprendiste, potevano al più essere iscritte nelle liste di mobilità non indennizzata, non avendo diritto all'indennità. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale: con il primo motivo hanno eccepito la violazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'INPS dovesse essere dichiarato inammissibile perché si limitava a riprodurre le difese di primo grado senza specifica critica delle ragioni della sentenza; con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 345, 437 e 416 c.p.c. per avere il giudice di merito esaminato una censura dell'INPS sul difetto del requisito contributivo di una delle appellanti, asseritamente proposta solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale delle lavoratrici, ritenendo fondato il rilievo sull'inammissibilità dell'appello dell'INPS per difetto di specificità. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale dell'INPS. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con conseguente chiusura definitiva del giudizio di legittimità sul punto. L'INPS è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di appello e di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
richiamato dall'INPS come norma sulla decadenza dall'azione previdenziale, ma la Corte non entra nel merito della questione sostanziale perché il ricorso principale resta assorbito
art. 7 l. n. 223/1991
richiamato dall'INPS per sostenere l'insussistenza del diritto all'indennità di mobilità in capo alle apprendiste; questione assorbita
art. 16 l. n. 223/1991
richiamato dall'INPS in relazione all'iscrizione nelle liste di mobilità e al diritto alla prestazione; questione assorbita
art. 4 d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993
richiamato dall'INPS quale norma di coordinamento sul regime della mobilità; questione assorbita
art. 342 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'appello deve contenere una specifica componente argomentativa capace di confutare le ragioni della sentenza impugnata; se tale requisito manca, l'impugnazione è inammissibile
art. 434 c.p.c.
per l'appello del rito lavoro vale il medesimo requisito di specificità dei motivi; la sua mancanza impone la declaratoria di inammissibilità
art. 346 c.p.c.
richiamato dalle appellate a sostegno dell'inammissibilità delle difese dell'INPS, ma il decisum si concentra sul difetto di specificità dell'appello
art. 345 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo incidentale per contestare la proposizione in appello di una nuova eccezione sul requisito contributivo
art. 437 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo incidentale come norma che limita nuove eccezioni e nuove difese nel rito del lavoro
art. 416 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo incidentale in relazione alle preclusioni difensive nel rito del lavoro
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per indicare la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza
art. 111 Cost.
richiamato per sottolineare che ogni spreco di attività giurisdizionale incide sulla ragionevole durata del processo
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo
art. 112 c.p.c.
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- L'appello è ammissibile solo se contiene una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado non soddisfa il requisito di specificità.
- Quando il giudice di appello accerta la carenza dei requisiti di specificità dell'impugnazione, deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare il merito della controversia; ogni motivazione sul merito è logicamente e giuridicamente preclusa.
- La formula intermedia secondo cui un appello sarebbe "al limite dell'inammissibilità" non è compatibile con il sistema processuale: l'impugnazione o è conforme allo schema legale e produce effetto devolutivo, oppure è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione assorbe le questioni di merito e comporta la cassazione senza rinvio quando la sentenza impugnata abbia deciso sul merito nonostante il difetto originario di ammissibilità dell'appello.
- Nel rito del lavoro, la deduzione in appello di questioni nuove o eccezioni non devolute incontra le preclusioni processuali proprie del grado di gravame e può essere censurata ai sensi delle norme sulle decadenze difensive.
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