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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15077/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di addebito relativi a pretesi debiti contributivi, dei quali il contribuente assumeva la mancata notificazione. In appello era stata respinta la domanda di accertamento negativo e di declaratoria di prescrizione, sul rilievo che, in assenza di notificazione degli avvisi e di qualsiasi iniziativa esecutiva dell'agente della riscossione, non vi fosse una concreta situazione di incertezza giuridica idonea a fondare l'interesse ad agire. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'interesse a proporre un'azione di accertamento negativo e a far valere la prescrizione dei crediti, solo perché la notifica degli atti idonei a interromperla non risultava effettuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato l'ammissibilità della tutela azionata, poiché il ricorrente si era limitato a denunciare la mancata notificazione degli avvisi di addebito e la loro conoscenza solo tramite estratto di ruolo, senza allegare un concreto pregiudizio attuale né una situazione di obiettiva incertezza non superabile altrimenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interesse ad agire nell'accertamento negativo sussiste solo in presenza di una minaccia attuale di atti esecutivi o di un'incertezza oggettiva, non quando l'amministrazione non abbia intrapreso alcuna azione esecutiva. Ha inoltre precisato che la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2021, conferma e specifica tale interesse, ma non muta il caso di specie, e si applica anche ai crediti previdenziali. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve consistere in una situazione concreta e attuale di incertezza o pregiudizio, non meramente ipotetica.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il ricorrente ha denunciato violazione di legge per l'erronea esclusione dell'interesse ad agire.

  • artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276 del 2003

    Norme invocate dal ricorrente a sostegno della pretesa contributiva oggetto di contestazione, senza che dalla sentenza emergano specifiche applicazioni interpretative.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure ... la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    La norma specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificati o invalidamente notificati, individuando tassativamente le ipotesi in cui la diretta impugnazione è ammessa.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    È richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio idonea a legittimare la diretta impugnazione.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    È richiamato quale disposizione che consente la tutela recuperatoria quando si deduca la mancata o invalida notifica della cartella.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, conv. in l. n. 215 del 2021

    Ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante anche per i crediti previdenziali e per i processi pendenti.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire nell'azione di accertamento negativo richiede una concreta situazione di incertezza giuridica o un pregiudizio attuale e non meramente eventuale; in mancanza di atti esecutivi o di un'effettiva minaccia di esecuzione, la domanda è priva di interesse.
  • La mera conoscenza di un ruolo o di un avviso di addebito tramite estratto di ruolo non basta, da sola, a fondare l'azione giudiziale se il contribuente non allega un concreto pregiudizio derivante dalla mancata o invalida notificazione.
  • La disciplina dell'impugnazione di ruolo e cartella non notificati o invalidamente notificati, come modificata dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, individua ipotesi tipizzate di pregiudizio che concretizzano l'interesse ad agire; fuori da tali ipotesi, permane la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
  • Le regole sull'interesse ad agire elaborate in materia di riscossione si applicano anche ai crediti previdenziali, salvo specifiche previsioni di legge.
  • Quando il ricorso è respinto, le spese seguono la soccombenza e ricorre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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