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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40757/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito impugnata, resa dal giudice del rinvio, aveva applicato a tre imputati la pena concordata dalle parti per un episodio in materia di stupefacenti e, per uno di essi, anche per detenzione/traffico di armi e ricettazione, nonché aveva rideterminato le modalità esecutive della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Con ricorso per cassazione, proposto con unico motivo comune tramite il difensore, gli imputati deducevano l’assenza di motivazione sia quanto all’affermazione di responsabilità sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il precedente annullamento disposto in sede di legittimità era limitato esclusivamente alle modalità di esecuzione della pena, con conseguente copertura del giudicato su ogni altra questione; inoltre, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientrano le doglianze formulate.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi perché proposti per motivi non consentiti. Evidenzia che il precedente annullamento con rinvio aveva investito soltanto le modalità di esecuzione della pena, sicché l’affermazione di responsabilità e le questioni sulle attenuanti generiche erano già coperte da giudicato. Richiama inoltre il perimetro ristretto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, limitato ai motivi inerenti volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base del trattamento concorsuale/continuato dei fatti contestati

  • art. 100 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione insieme ad altre norme sostanziali; non viene svolta una specifica interpretazione

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice richiamata per il capo relativo agli stupefacenti

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come aggravante/ulteriore disposizione nel capo relativo agli stupefacenti

  • art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895

    richiamato nel capo relativo alle armi

  • art. 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895

    richiamato nel capo relativo alle armi

  • art. 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895

    richiamato nel capo relativo alle armi

  • art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110

    richiamato nel capo relativo alle armi

  • art. 648 c.p.

    richiamato per il reato di ricettazione contestato a uno degli imputati

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "è possibile proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura quando il ricorso è inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata in tema di parametrazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in relazione ai profili di colpa emergenti dall'impugnazione

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza ulteriore è inammissibile.
  • Quando un precedente annullamento della Cassazione è limitato a uno specifico capo o a un aspetto determinato della decisione, tutte le questioni non investite dall’annullamento restano coperte da giudicato e non possono essere riproposte con impugnazione successiva.
  • La deduzione del difetto di motivazione sulla responsabilità o sul diniego delle attenuanti generiche non è deducibile avverso la sentenza di patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tassativi ammessi dalla legge.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la definizione del procedimento senza formalità e la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché a una somma in favore della Cassa delle ammende, parametrata anche ai profili di colpa dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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