Cassazione Penale, Ordinanza n. 40757/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione di merito impugnata, resa dal giudice del rinvio, aveva applicato a tre imputati la pena concordata dalle parti per un episodio in materia di stupefacenti e, per uno di essi, anche per detenzione/traffico di armi e ricettazione, nonché aveva rideterminato le modalità esecutive della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Con ricorso per cassazione, proposto con unico motivo comune tramite il difensore, gli imputati deducevano l’assenza di motivazione sia quanto all’affermazione di responsabilità sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il precedente annullamento disposto in sede di legittimità era limitato esclusivamente alle modalità di esecuzione della pena, con conseguente copertura del giudicato su ogni altra questione; inoltre, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientrano le doglianze formulate.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi perché proposti per motivi non consentiti. Evidenzia che il precedente annullamento con rinvio aveva investito soltanto le modalità di esecuzione della pena, sicché l’affermazione di responsabilità e le questioni sulle attenuanti generiche erano già coperte da giudicato. Richiama inoltre il perimetro ristretto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, limitato ai motivi inerenti volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del trattamento concorsuale/continuato dei fatti contestati
richiamato nel capo di imputazione insieme ad altre norme sostanziali; non viene svolta una specifica interpretazione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata per il capo relativo agli stupefacenti
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come aggravante/ulteriore disposizione nel capo relativo agli stupefacenti
art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895
richiamato nel capo relativo alle armi
art. 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895
richiamato nel capo relativo alle armi
art. 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
richiamato nel capo relativo alle armi
art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110
richiamato nel capo relativo alle armi
richiamato per il reato di ricettazione contestato a uno degli imputati
"è possibile proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura quando il ricorso è inammissibile
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di parametrazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in relazione ai profili di colpa emergenti dall'impugnazione
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza ulteriore è inammissibile.
- Quando un precedente annullamento della Cassazione è limitato a uno specifico capo o a un aspetto determinato della decisione, tutte le questioni non investite dall’annullamento restano coperte da giudicato e non possono essere riproposte con impugnazione successiva.
- La deduzione del difetto di motivazione sulla responsabilità o sul diniego delle attenuanti generiche non è deducibile avverso la sentenza di patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tassativi ammessi dalla legge.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la definizione del procedimento senza formalità e la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché a una somma in favore della Cassa delle ammende, parametrata anche ai profili di colpa dell’impugnazione.
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