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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40753/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale, rideterminando la pena in accoglimento di un concordato tra le parti su alcuni reati contestati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Dal verbale dell'udienza di discussione in appello risulta però che tale beneficio non era stato richiesto in quella sede. La Corte di cassazione ha quindi rilevato che, nel giudizio di appello definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., è ammissibile il ricorso solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; la richiesta relativa alla sospensione condizionale, se non inserita nell'accordo o non devoluta specificamente da entrambe le parti, non può essere fatta valere in cassazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto basato su un motivo non consentito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla sospensione condizionale della pena, non fosse proponibile perché la questione non era stata specificamente richiesta in appello e non rientrava tra i limiti del ricorso avverso la sentenza resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso delle parti, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la definizione del procedimento in cassazione senza formalità, in presenza di ricorso inammissibile o comunque definibile de plano

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186)

    la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa emergenti dall'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena, il ricorso per cassazione è circoscritto ai soli profili che attengono alla validità del consenso delle parti, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere chiesta per la prima volta in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. se non era stata inserita nell'accordo o devoluta espressamente al giudice di merito dalle parti.
  • Quando le parti concordano sulla pena in appello, si considera rinunciata ogni diversa questione di merito non compresa nell'accordo, e il giudice non può introdurre d'ufficio benefici che altererebbero il contenuto negoziale del patto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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