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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40759/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato. Ha quindi disposto la definizione del procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di truffa e rideterminato la pena per il residuo delitto di ricettazione, confermando il resto della decisione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, molto sintetico, con cui lamentava l'omessa risposta della Corte di appello alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tale doglianza perché ha rilevato un vizio preliminare del ricorso: esso era stato proposto personalmente dalla parte, mentre, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del residuo delitto di ricettazione oggetto della sentenza di appello

  • art. 640 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del delitto di truffa dichiarato estinto per prescrizione in appello

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato nel collegamento con la disciplina della legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione dopo la riforma del 2017

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. sul requisito della sottoscrizione del ricorso

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la definizione del procedimento senza formalità di procedura

  • Cassa delle ammende

    richiamata ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, dopo la riforma del 2017, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è affetto da un vizio formale assorbente e preliminare, la Corte non esamina le censure di merito dedotte contro la sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La decisione può essere adottata de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza formalità di procedura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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