Cassazione Penale, Ordinanza n. 40765/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura di prevenzione patrimoniale avente ad oggetto le quote societarie di una società di panificazione, formalmente intestate al ricorrente ma ritenute in origine riconducibili a un soggetto ritenuto vicino alla criminalità organizzata. Dopo una lunga sequenza di sequestro, confisca, annullamenti e rinvii, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la revoca della confisca ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423/1956, deducendo l’esistenza di "prove nuove" e il sopravvenire di elementi che, a suo dire, dimostravano la lecita provenienza delle risorse e l’insussistenza dei presupposti della confisca. In particolare ha invocato: l’assoluzione propria e di altri soggetti da reati associativi; la restituzione delle quote ad altri comproprietari in sede di giudizio di rinvio; una consulenza contabile favorevole; e la pretesa illogicità o carenza di motivazione del provvedimento che aveva negato la revoca. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge e mancanza di motivazione del decreto di rigetto, sostenendo che il giudice di merito non avesse tenuto conto dei nuovi elementi e si fosse limitato a richiami al precedente provvedimento di confisca.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito delle doglianze sulla revoca della confisca, ma rileva preliminarmente che, trattandosi di misura di prevenzione proposta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, trova applicazione l’art. 7 l. n. 1423/1956. Da tale regime discende che contro il provvedimento che rigetta la richiesta di revoca non è proponibile il ricorso per cassazione, bensì l’appello. Il ricorso proposto innanzi alla Corte viene quindi riqualificato come atto di appello e gli atti sono disposti in trasmissione al giudice competente. La decisione si fonda dunque su un vizio del mezzo di impugnazione, non su una valutazione della fondatezza delle censure sostanziali.
Norme richiamate
art. 7 della legge n. 1423/1956
Per le misure di prevenzione patrimoniali fondate su proposte anteriori all’entrata in vigore del codice antimafia, la richiesta di revoca della confisca resta disciplinata da questa norma, che attribuisce la competenza al medesimo giudice che ha disposto la misura.
art. 28 del d.lgs. n. 159/2011
Non si applica ai procedimenti la cui proposta sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011; il rimedio della revocazione ivi previsto non è esperibile in tali casi.
art. 117 del d.lgs. n. 159/2011
Norma transitoria che impone la permanenza della disciplina previgente per le misure di prevenzione richieste prima dell’entrata in vigore del codice antimafia.
art. 4 della legge n. 1423/1956
In assenza di una disciplina specifica sulla revoca, si applica la regola dell’appellabilità prevista per i decreti di applicazione della misura.
artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011
Confermano, nel sistema del codice antimafia, che nei procedimenti di prevenzione il rimedio ordinario è l’appello dinanzi alla corte competente, non il ricorso per saltum in cassazione.
Massime di principio
- Per le misure di prevenzione patrimoniali richieste prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, la domanda di revoca della confisca resta soggetta all’art. 7 l. n. 1423/1956 e non al regime di revocazione del codice antimafia.
- Avverso il decreto che decide sulla revoca di una misura di prevenzione, patrimoniale o personale, il mezzo di impugnazione corretto è l’appello; il ricorso per cassazione è inammissibile salvo diversa previsione espressa.
- Nel sistema delle misure di prevenzione non è ammesso il ricorso per saltum in cassazione contro i provvedimenti del tribunale, mancando una previsione normativa che lo consenta.
- La qualificazione errata del mezzo di impugnazione comporta la riqualificazione dell’atto nel rimedio corretto, con trasmissione degli atti al giudice competente.
- Le doglianze relative alla sussistenza di "prove nuove" o alla motivazione del provvedimento di revoca restano assorbite quando l’impugnazione sia proposta con mezzo non esperibile.
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