Cassazione Penale, Ordinanza n. 40747/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo aveva applicato all'imputato la pena concordata dalle parti per i reati di ricettazione in concorso di persone, detenzione/porto illegale di armi in concorso e danneggiamento in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'omessa motivazione del Tribunale sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che la sussunzione operata fosse errata. La Corte rileva però che il ricorso non indica un errore manifesto o una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione e si limita a censure astratte e generiche, senza prospettare un diverso titolo di reato concretamente configurabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto e immediatamente ricavabile dagli atti essenziali considerabili (capo di imputazione, motivazione sintetica della sentenza e motivi di ricorso). Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva espressamente condiviso la sussunzione dei fatti nelle fattispecie incriminatrici contestate e il ricorso non evidenziava alcun diverso e specifico inquadramento giuridico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è a motivi tipici e tassativi; la censura sulla qualificazione giuridica è ammessa solo nei limiti di un errore manifesto e immediatamente percepibile.
Il procedimento di legittimità può essere definito senza formalità di procedura quando il ricorso è inammissibile.
Capo di imputazione per ricettazione in concorso di persone.
Capo di imputazione per danneggiamento in concorso di persone.
Capo di imputazione relativo alla detenzione o porto di armi in concorso di persone.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per i motivi espressamente previsti dalla legge; ogni censura ulteriore è inammissibile.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, oggettivo e immediatamente rilevabile dal capo d'imputazione e dalla motivazione, senza margini di opinabilità.
- Non è sufficiente lamentare in modo astratto o generico l'erronea sussunzione del fatto: il ricorrente deve indicare quale diversa qualificazione giuridica sia concretamente configurabile.
- La Corte di cassazione, in questa sede, verifica la correttezza della qualificazione giuridica esclusivamente sulla base degli atti essenziali richiamati dalla giurisprudenza: capo di imputazione, motivazione sintetica della sentenza e motivo di ricorso.
- Se la sentenza impugnata mostra di condividere espressamente la qualificazione giuridica contestata e il ricorso non articola un errore evidente, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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