Cassazione Civile, Ordinanza n. 30986/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, fondato sull'applicazione degli studi di settore. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittimo l'atto perché motivato solo sullo scostamento dagli studi di settore e perché non avrebbe dato conto delle osservazioni difensive rese nel contraddittorio preventivo; aggiungeva che la società aveva comunque documentato le ragioni dello scostamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 62-bis d.l. 331/1993, 2697 c.c. e 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ravvisato un vizio di motivazione dell'avviso, che invece sarebbe stato adeguatamente motivato anche rispetto alle deduzioni del contribuente; con il secondo ha dedotto omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla circostanza che la documentazione prodotta dalla società avrebbe giustificato lo scostamento dagli studi di settore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che, in materia di accertamento standardizzato mediante studi di settore, l'Ufficio può fondare l'accertamento su gravi incongruenze ma, dopo il contraddittorio obbligatorio, l'avviso deve dare conto dell'applicabilità concreta dello standard e delle ragioni per cui sono state disattese le contestazioni del contribuente. Nel caso concreto, la ricorrente si è limitata ad affermare che l'avviso contenesse tali argomentazioni, senza trascrivere le parti rilevanti né produrre l'atto, impedendo alla Corte di verificare la censura. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché investiva una ratio decidendi distinta e alternativa rispetto a quella già sufficiente a sorreggere la decisione. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento induttivo in presenza di gravi incongruenze, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, in combinazione con gli studi di settore.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Costituisce la base normativa degli studi di settore richiamati per la determinazione standardizzata dei ricavi/compensi.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
"gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze ... ovvero dagli studi di settore"
Autorizza l'accertamento fondato sugli studi di settore in presenza di gravi incongruenze tra dichiarato e desumibile dalle caratteristiche dell'attività.
Richiamato nel motivo dell'Ufficio in relazione al riparto dell'onere probatorio nel contraddittorio e nel giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per l'omesso esame/motivazione su un punto decisivo controverso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato solo per escludere l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento dai parametri costituisce solo il presupposto per attivare il contraddittorio, mentre la gravità, precisione e concordanza della presunzione si consolidano soltanto all'esito del confronto con il contribuente.
- L'avviso di accertamento emesso all'esito del contraddittorio non può limitarsi a richiamare lo scostamento dagli standards, ma deve indicare l'applicabilità concreta dello standard prescelto e le ragioni del mancato accoglimento delle difese del contribuente.
- Se l'Amministrazione contesta in cassazione l'insufficienza della motivazione riconosciuta dal giudice di merito, deve riportare o produrre nel ricorso le parti rilevanti dell'atto impositivo, altrimenti la censura difetta di specificità.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio legittimamente convocato consente all'Ufficio di motivare l'accertamento sulla base dei soli standard, ferma restando la possibilità del contribuente di giustificare in giudizio lo scostamento.
- Quando una decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure rivolte a un'altra ratio restano assorbite.
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