Cassazione Civile, Ordinanza n. 18596/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno 2008, emesso a seguito di indagini bancarie svolte sul suo conto corrente personale e su quello del coniuge. L'Ufficio aveva ritenuto non giustificati numerosi versamenti e, solo in parte, aveva accolto le spiegazioni del contribuente, riconoscendo le spese per la campagna elettorale ma non gli accrediti, che aveva invece ricondotto all'attività professionale di dottore commercialista. Il contribuente sosteneva che le movimentazioni fossero riferibili alla gestione di fondi elettorali raccolti come mandatario di un candidato sindaco, anche in forma anonima entro i limiti di legge, e che le somme sul conto personale fossero confluite lì dopo la chiusura del conto dedicato alla campagna. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione della disciplina sui finanziamenti elettorali, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso il diritto all'anonimato dei sostenitori e avesse applicato in modo distorto la normativa di settore; 2) violazione delle norme sugli accertamenti bancari, sostenendo di aver fornito prova documentale delle spese elettorali per euro 12.000,00 e che, per tali spese, dovesse presumersi l'esistenza di corrispondenti entrate non reddituali; 3) ulteriore violazione della disciplina sui contributi elettorali, insistendo sul fatto che la campagna era chiusa ma le operazioni di pagamento erano proseguite e che il conto dedicato era stato chiuso, con successivo trasferimento delle somme residue sul conto personale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo di vizio motivazionale, osservando che la sentenza d'appello era logicamente comprensibile e che non ricorreva alcuna anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. Nel merito, ha ribadito che, in tema di accertamenti bancari, i versamenti sui conti del contribuente si presumono ricavi o proventi imponibili e che grava sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente la loro irrilevanza fiscale o la loro inclusione nelle dichiarazioni. Ha precisato che la disciplina sui finanziamenti elettorali non esonera il contribuente dall'onere di giustificare, verso il Fisco, le movimentazioni accreditate sul conto personale, soprattutto perché l'accertamento non riguardava il conto dedicato alla campagna elettorale ma il conto privato. Ha anche rilevato che l'eventuale errore della CTR sulla soglia di anonimato dei contributi elettorali non era decisivo. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla domanda subordinata di riconoscimento in deconto di euro 12.000,00, perché la CTR l'aveva già dichiarata nuova e tale statuizione non era stata specificamente impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 7 L. 10 dicembre 1993, n. 515
La disciplina sui contributi elettorali non esonera il contribuente dall'onere di documentare, nei confronti del Fisco, la provenienza delle somme accreditate sul proprio conto personale; l'eventuale errore della CTR sul contenuto della norma non incide sulla decisione perché il tema rilevante resta la prova della non imponibilità dei versamenti bancari.
art. 4 L. 18 novembre 1981, n. 659
Richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina dei finanziamenti elettorali e con la trasparenza dei contributi.
art. 13 L. 6 luglio 2012, n. 96
Richiamato dal ricorrente quale norma collegata all'estensione della disciplina dei contributi elettorali.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie rilevano come presunzione legale di maggior reddito; il contribuente deve fornire prova analitica della loro irrilevanza fiscale o della loro già avvenuta considerazione nelle dichiarazioni.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
I dati bancari possono essere utilizzati anche ai fini IVA per accertare operazioni imponibili e maggiori ricavi; incombe sul contribuente la prova contraria.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, in rapporto alla disciplina IVA e alle prove della provenienza delle somme.
La presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 non contrasta con la regola sull'onere della prova, poiché è il contribuente a dover dimostrare che i movimenti non sono fiscalmente rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Richiamato per le memorie depositate in prossimità della decisione.
Richiamato per la seconda memoria depositata nel procedimento camerale.
È stata rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sulla doppia conforme, poiché i motivi erano formulati come violazione di legge e non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 12 preleggi
Usato per interpretare la portata del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., in senso restrittivo.
art. 13, comma ...
Nel dispositivo compare un richiamo incompleto, senza ulteriore specificazione nel testo fornito.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti sui conti del contribuente operano come presunzione legale di maggior reddito, superabile solo con prova contraria analitica e specifica sulla singola movimentazione.
- La prova contraria all'accertamento bancario non può essere generica: il contribuente deve indicare la provenienza e la destinazione di ciascun accredito e dimostrarne l'irrilevanza fiscale o la già avvenuta inclusione in dichiarazione.
- La disciplina dei finanziamenti o contributi elettorali non incide automaticamente sull'accertamento fiscale dei versamenti confluiti sul conto personale del contribuente, se non è fornita idonea dimostrazione della loro natura non imponibile.
- L'eventuale errore del giudice di merito sull'interpretazione di una norma di settore è irrilevante quando la decisione si regge comunque sulla mancata prova, da parte del contribuente, della non imponibilità delle somme contestate.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale radicale; non basta dedurre insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- Una domanda subordinata dichiarata nuova in appello non può essere riesaminata in cassazione se tale statuizione non è specificamente impugnata.
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