Cassazione Civile, Ordinanza n. 40148/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA e imposte dirette emesso nei confronti di un professionista per maggiori redditi e volume d'affari ricostruiti mediante accertamenti bancari sui movimenti del conto corrente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato, salvo alcuni importi, la decisione di merito ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie in entrata. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: con il primo deduceva, formalmente come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'omesso esame e la superficiale valutazione della prova documentale; con il secondo denunciava violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nel non considerare presunzioni favorevoli al contribuente; con il terzo deduceva violazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973 per non avere escluso dal maggior reddito imponibile l'importo del 2 per mille relativo ad assegni monetizzati nei rapporti con una società indicata come "CAMMO".
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto, sotto l'apparenza di una nullità, a contestare solo la valutazione delle prove e quindi a introdurre surrettiziamente un vizio motivazionale non più deducibile nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., oltre a difettare di specificità per mancata trascrizione del contenuto essenziale del documento richiamato. Ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo, affermando che l'accertamento bancario integra una presunzione legale relativa, superabile solo con prova rigorosa e analitica di ogni singolo movimento, onere non assolto nella specie. Ha inoltre osservato che, una volta ricondotte le movimentazioni ad attività imponibile, non è consentita una sottrazione automatica di costi o prelievi senza specifica prova dei costi deducibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non consente di censurare, sotto la veste di violazione di legge, una mera diversa valutazione del materiale probatorio; la doglianza era in realtà diretta a contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel regime applicabile ratione temporis il vizio motivazionale non era più deducibile nei termini prospettati dal ricorrente, sicché la censura era sostanzialmente inammissibile.
le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. non sono il parametro dell'accertamento bancario, che opera invece come presunzione legale relativa.
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
le movimentazioni bancarie costituiscono base legale per la rettifica del reddito; il contribuente deve offrire prova contraria analitica per ogni singola operazione.
art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie ai fini IVA.
artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
invocati dal ricorrente per escludere taluni importi dal reddito imponibile, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione operata in fatto dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie costituisce presunzione legale relativa: il contribuente può superarlo solo con prova rigorosa, analitica e specifica riferita a ciascun movimento contestato.
- Non è sufficiente opporre deduzioni generiche o presunzioni contrarie di carattere globale; la prova contraria deve spiegare la natura non imponibile di ogni singola operazione o dimostrare che essa sia già stata considerata ai fini fiscali.
- Quando il contribuente fornisca prova analitica delle movimentazioni, il giudice deve valutare altrettanto analiticamente le allegazioni e i documenti, non potendo limitarsi a una valutazione per categorie o gruppi.
- I prelevamenti e i versamenti sui conti riconducibili al contribuente, in assenza di prova contraria specifica, possono essere considerati ricavi o compensi rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una denuncia di nullità della sentenza o in un vizio di violazione di legge; è richiesta specificità del motivo e autosufficienza nella trascrizione degli elementi documentali rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40069/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40070/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40071/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40072/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40073/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40074/2021 del 15/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →