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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27564/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di incarico/collaborazione intercorsi tra un ente pubblico di ricerca e una collaboratrice dal 1.10.2001 al 31.12.2007. In primo grado era stata accertata la natura subordinata del rapporto e il diritto della lavoratrice al trattamento economico previsto per un ricercatore di 3° livello del CCNL enti di ricerca, con decorrenza delle differenze retributive dal 1.4.2005. La Corte d’appello ha confermato la qualificazione subordinata sulla base di indici fattuali convergenti: genericità dei contratti, compenso fisso mensile, assenza di autonomia organizzativa e di rischio, orario coincidente con quello dei dipendenti, mansioni identiche a quelle svolte da dipendenti dell’ente e poi in un successivo contratto a termine, necessità di concordare le ferie e svolgimento di attività impiegatizie d’ordine oltre alla ricerca. Ha però riconosciuto anche gli interessi sulle differenze retributive. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2094 e 2086 c.c., 409 c.p.c. e art. 7 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la soggezione ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi e avrebbe valorizzato in modo decisivo la sola etero-organizzazione; (2) violazione degli stessi articoli e delle norme sull’interpretazione contrattuale, per mancata considerazione complessiva del testo negoziale e del comportamento delle parti; (3) ulteriore violazione delle regole ermeneutiche e del rilievo del nomen iuris contrattuale; (4) deduzione dell’effetto espansivo della cassazione rispetto al capo sugli interessi; (5) violazione degli artt. 2094, 2086, 2126 c.c., 409 c.p.c. e 7 e 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che, in caso di collaborazioni stipulate fuori dai presupposti di legge, il lavoratore avrebbe avuto solo tutela risarcitoria ex art. 2126 c.c. e non differenze retributive, peraltro non domandate. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché miravano a una rivalutazione del fatto e dei contratti, confermando il principio per cui il nomen iuris è solo un indice e ciò che conta è l’effettivo svolgimento del rapporto; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché fondato su una norma inapplicabile alla fattispecie. Ha infine rigettato il quinto motivo, osservando che nel periodo 2001-2007 l’art. 36 d.lgs. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca e che, in ogni caso, per le prestazioni di fatto eseguite sono dovute le retribuzioni e gli accessori in base all’art. 2126 c.c., distinguendosi tale profilo dal solo risarcimento del danno. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’ente pubblico. Ha confermato che la qualificazione del rapporto come subordinato era stata correttamente desunta dai fatti accertati dai giudici di merito e che le critiche del ricorrente tendevano impropriamente a una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulla spettanza delle differenze retributive, rilevando che, nel periodo considerato, la disciplina invocata sull’uso dei contratti di collaborazione non si applicava agli enti di ricerca e che, comunque, le prestazioni di fatto eseguite danno luogo al diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. La lavoratrice è risultata vittoriosa; l’ente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato come norma di definizione del lavoro subordinato; il giudice di legittimità ribadisce che la qualificazione dipende dall’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, non dal solo nomen iuris.

  • art. 2086 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2094 c.c. ai fini della dedotta subordinazione e dei poteri datoriali.

  • art. 409 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e il relativo rito/ambito processuale.

  • art. 7 d.lgs. 165/2001

    Norma centrale per valutare la legittimità degli incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione; la Corte osserva che, nel periodo 2001-2007, nella disciplina applicabile agli enti di ricerca, non operava il regime poi richiamato dal ricorrente.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico; la Corte afferma che la sua violazione va specificamente argomentata e non può risolversi in una mera contrapposizione interpretativa.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi invocati dal ricorrente.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi invocati dal ricorrente.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità/struttura del negozio e alla qualificazione contrattuale.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione richiamata per i vizi denunciati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge; la Corte precisa che il sindacato sulla qualificazione del rapporto è limitato alla corretta individuazione dei tratti tipici della subordinazione, mentre la ponderazione degli indici fattuali appartiene al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che i motivi del ricorso vi si conformassero davvero.

  • art. 336 c.p.c.

    Invocato per l’effetto espansivo della cassazione sui capi dipendenti; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività/inapplicabilità.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte ribadisce che, nelle prestazioni rese in via di fatto, spettano le retribuzioni e gli accessori per il principio di corrispettività, distinguendo tale tutela dal risarcimento del danno.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    La Corte afferma che, nel periodo dei rapporti controversi, questa disciplina non si applicava agli enti di ricerca; pertanto non può escludere il diritto alle differenze retributive riconosciute.

  • d.l. 4 giugno 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248

    Richiamato nella ricostruzione evolutiva dell’art. 7 d.lgs. 165/2001.

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Richiamata nella ricostruzione evolutiva dell’art. 7 d.lgs. 165/2001.

  • d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133

    Richiamato nella ricostruzione evolutiva dell’art. 7 d.lgs. 165/2001.

  • l. 30 dicembre 2008, n. 207

    Richiamata per la disciplina speciale degli enti di ricerca, con sospensione dell’applicazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 fino al 30 giugno 2009.

  • l. 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamata nella sequenza normativa relativa all’art. 7 d.lgs. 165/2001.

  • d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102

    Richiamato nella sequenza normativa relativa all’art. 7 d.lgs. 165/2001.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in l. 30 ottobre 2013, n. 125

    Richiamato nella sequenza normativa relativa all’art. 7 d.lgs. 165/2001.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • Nella qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, il nomen iuris attribuito dalle parti ha solo valore indiziario: in caso di contestazione prevale l’indagine sul concreto svolgimento del rapporto e sui suoi elementi fattuali sintomatici della subordinazione.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ponderazione degli indici di subordinazione: tale operazione resta riservata al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo entro i limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, n. 5 c.p.c., nei rigorosi confini del fatto decisivo omesso.
  • Per denunciare la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è necessario indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto a quella accolta nella sentenza impugnata.
  • Il vizio di violazione di legge è inammissibile quando la norma richiamata sia inapplicabile alla fattispecie concreta, perché manca in tal caso il requisito della decisività della censura.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina sulle collaborazioni e sulle conseguenze della loro illegittima stipulazione va verificata secondo il quadro normativo temporalmente applicabile; per il periodo considerato nella decisione, la disciplina invocata non si applicava agli enti di ricerca.
  • Le prestazioni rese in fatto nell’ambito di un rapporto nullo o irregolare possono comunque generare il diritto alle retribuzioni e agli accessori secondo il principio di corrispettività dell’art. 2126 c.c., distinto dalla eventuale tutela risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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