Cassazione Civile, Ordinanza n. 07045/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme pretese da una dirigente medica per l’attività svolta, dal 29.7.2005 al 1.7.2008, come responsabile di fatto della struttura complessa di neurologia in attesa del conferimento formale dell’incarico. In primo grado l’opposizione dell’azienda sanitaria ha condotto alla revoca del decreto, ma il Tribunale ha poi condannato la stessa al pagamento di una somma maggiore; in appello la condanna è stata ridotta a euro 18.476,50, ritenuti spettanti a titolo di retribuzione di posizione, escludendosi invece l’integrale trattamento proprio del dirigente formalmente incaricato e ritenendosi nuova e inammissibile la domanda subordinata relativa all’indennità sostitutiva. Nel ricorso per cassazione la dirigente ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di non contestazione, sostenendo che la corte d’appello avrebbe deciso su un motivo non proposto e mal qualificato la domanda come rivendicazione di mansioni superiori; 2) violazione di norme civilistiche, del pubblico impiego e del CCNL, assumendo che la domanda fosse fondata non sull’art. 2103 c.c. ma sul diritto al trattamento economico per lo svolgimento di fatto delle funzioni, con possibile applicazione degli artt. 2126 e 2129 c.c.; 3) nullità della motivazione e omesso esame del contenuto della CTU, poiché la corte avrebbe liquidato una somma inferiore a quella risultante dal consulente senza spiegare il criterio di calcolo; 4) violazione delle stesse norme per avere escluso l’indennità di sostituzione per asserita novità della domanda, nonostante, a dire della ricorrente, essa fosse stata comunque prospettata almeno in via subordinata fin dall’inizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura nella parte in cui prospettava un vizio processuale, osservando che la corte territoriale non aveva deciso su fatti estranei alla causa ma aveva solo qualificato giuridicamente i fatti allegati, attività consentita al giudice ai sensi del principio iura novit curia. Ha inoltre giudicato infondate le dedotte violazioni di legge e di contratto collettivo, ribadendo che nel pubblico impiego il trattamento economico è quello stabilito dal CCNL e che, in presenza di preposizione di fatto a una struttura complessa, non spetta l’intero trattamento del dirigente formalmente incaricato ma soltanto l’indennità/retribuzione prevista per la sostituzione, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato. Il secondo motivo è stato respinto perché, dalla stessa impostazione della domanda, risultava che la pretesa si fondava sullo svolgimento di mansioni superiori; il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata riprodotta o sintetizzata integralmente la CTU, e perché il vizio denunciato non rientra nel paradigma dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; il quarto è stato dichiarato inammissibile poiché l’indennità sostitutiva era stata chiesta solo in via subordinata, mentre la corte d’appello aveva liquidato la voce principale, ossia la retribuzione di posizione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’azienda intimata; disposto l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti non allegati o non contestati; tuttavia può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti dedotti dalle parti senza incorrere in ultrapetizione.
La censura sul principio di non contestazione riguarda i fatti, non i principi di diritto o la qualificazione giuridica della domanda.
È richiamato in relazione alla dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata.
È invocato per sostenere l’illegittima introduzione di una nuova domanda o di un nuovo tema di decisione in appello.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di contratto collettivo.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Può essere utilizzato solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione della consulenza tecnica.
Nel pubblico impiego contrattualizzato non è invocabile per ottenere l’integrale trattamento del dirigente formalmente incaricato quando manca il presupposto formale dell’incarico.
È soltanto richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi una specifica regola decisoria autonoma.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva per prestazione di fatto.
È evocato dalla ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.
artt. 15, 15-bis e 15-ter d.lgs. n. 502/1992
Sono richiamati come norme di sistema sull’organizzazione dirigenziale sanitaria e sul conferimento degli incarichi.
artt. 19, 24 e 52 d.lgs. n. 165/2001
Sono richiamati per il pubblico impiego dirigenziale e per il trattamento economico connesso alle funzioni svolte.
art. 36 Cost.
È richiamato come parametro del diritto a una retribuzione proporzionata, ma non consente di superare la disciplina collettiva applicabile.
artt. 18, 28, 36 ss. CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria SSN 8.6.2000
La Corte ribadisce che il trattamento economico deve essere determinato secondo il CCNL e che, per la preposizione di fatto a struttura complessa, spetta solo quanto previsto per la sostituzione/retribuzione di posizione, non l’intero trattamento del dirigente titolare.
Il trattamento economico fondamentale e accessorio nel pubblico impiego è fissato dai contratti collettivi; non sono consentiti compensi in assenza dei presupposti previsti dal CCNL.
art. 39 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria SSN 8.6.2000
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la composizione dell’indennità di posizione in quota fissa e variabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice, ai sensi del principio iura novit curia, può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti dalle parti senza incorrere in ultrapetizione, purché non introduca fatti nuovi non allegati o non contestati.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non impedisce al giudice di applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, se la fattispecie concreta rimane la stessa.
- Il trattamento economico del dipendente pubblico è determinato dal contratto collettivo; non sono dovute retribuzioni o emolumenti non previsti dal CCNL o privi dei presupposti formali e sostanziali richiesti dalla disciplina di settore.
- La preposizione di fatto a una struttura complessa da parte del dirigente medico non integra, di regola, una piena rivendicazione di mansioni superiori tale da far sorgere il diritto all’intero trattamento del dirigente formalmente incaricato; spetta solo il compenso previsto per la sostituzione o per la retribuzione di posizione nei limiti contrattuali.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di contestare la valutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica come tale, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta una CTU, occorre riprodurre o quantomeno sintetizzare in modo completo l’elaborato peritale rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
- La domanda subordinata formulata solo in via eventuale non può essere utilizzata per censurare la decisione se il giudice ha accolto la domanda principale, sia pure riducendone l’importo.
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