Cassazione Civile, Ordinanza n. 07035/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un ex infermiere, immesso in ruolo presso una ASL nel 1985 e collocato in quiescenza nel 2013, al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con inclusione anche del periodo lavorato dal 1 agosto 1978 al 12 giugno 1985 in regime di convenzione presso un policlinico universitario. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione di merito che aveva accolto la domanda, sostenendo che la legge regionale campana del 1978 prevedeva solo un'equiparazione del trattamento economico del personale convenzionato a quello del personale paramedico in servizio presso i policlinici universitari, senza estendere tale equiparazione agli istituti previdenziali; di conseguenza, il TFS sarebbe dovuto maturare solo dal momento dell'immissione in ruolo presso l'ASL. Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione della normativa regionale e delle leggi statali richiamate in tema di trattamento di fine servizio e di equiparazione del personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto dell'appello pronunciato dalla Corte d'Appello. Ha valorizzato i propri precedenti più recenti, richiamati in continuità, osservando che la legge regionale del 1978 è stata nel frattempo abrogata e che l'assetto costituzionale attuale riserva alla legislazione statale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e del trattamento di fine servizio. Ha inoltre applicato il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali: in assenza di una specifica previsione legislativa derogatoria, il diritto al TFS matura anche con riferimento al periodo di lavoro prestato presso l'ente ospedaliero, poiché la continuità del rapporto non è venuta meno nel passaggio alle unità sanitarie locali. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, dando atto anche dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
I precedenti recenti della Corte sono richiamati per relationem come consolidato orientamento cui dare continuità.
art. 1, legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10
"Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari"
L'equiparazione prevista dalla norma è letta, nel ricorso, come limitata al solo trattamento economico strettamente retributivo; la Corte, nel valorizzare il quadro normativo successivo, esclude che essa possa estendersi automaticamente al TFS.
art. 2, comma 1, legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A
La legge regionale del 1978 è stata abrogata, circostanza rilevata dalla Corte per escludere la perdurante attualità del precedente assetto normativo.
art. 117 Cost.
Il richiamo alla competenza legislativa regionale contenuto in un precedente del 1995 è ritenuto non più corrispondente all'attuale riparto costituzionale delle competenze.
art. 2116 c.c.
Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge espressamente limitative.
sentenza Corte cost. n. 374 del 1997
È richiamata come interpretazione costituzionalmente orientata dell'automatismo delle prestazioni previdenziali.
art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979
Nel passaggio del personale alle unità sanitarie locali la continuità del rapporto di lavoro non viene meno e il diritto al trattamento di fine servizio matura anche per la quota relativa al periodo di lavoro prestato presso l'ente ospedaliero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'equiparazione del trattamento economico prevista da una norma regionale non comporta, di per sé, l'estensione automatica agli istituti previdenziali o al trattamento di fine servizio, se non vi è una specifica previsione legislativa in tal senso.
- Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale nei sistemi obbligatori e può essere derogato solo da norme espresse e specifiche che limitino il diritto alla prestazione.
- Nel passaggio del personale dagli enti ospedalieri alle unità sanitarie locali, ove la continuità del rapporto di lavoro non venga meno, il trattamento di fine servizio matura anche in relazione al periodo di servizio pregresso.
- Il mutato assetto costituzionale delle competenze legislative impedisce di attribuire alle Regioni un potere regolatorio generale sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e del trattamento di fine servizio, salvo espresse attribuzioni di legge.
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