Cassazione Civile, Ordinanza n. 07042/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un dirigente amministrativo del servizio sanitario di ottenere il trattamento economico previsto dagli artt. 40 e 41 del CCNL dell'Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 8 giugno 2000, assumendo di avere svolto per un lungo periodo, dal 1 giugno 2007 al 30 giugno 2016, incarichi di direzione di strutture complesse in attesa della copertura dei posti e comunque oltre i limiti temporali contrattuali. Il lavoratore contestava la legittimità della cessazione del pagamento disposta dall'azienda sanitaria e sosteneva che gli incarichi non fossero semplici sostituzioni ex art. 18 del CCNL, ma funzioni di fatto equivalenti a quelle del titolare, con conseguente diritto all'intero trattamento economico del dirigente sostituito e non alla sola indennità sostitutiva. Con il ricorso per cassazione ha dedotto la violazione di varie disposizioni legislative e contrattuali, in particolare dell'art. 24 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 15 e 15-ter d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 36 Cost., dell'art. 2103 c.c., degli artt. 27, 40 e 41 del CCNL e dell'art. 18 del medesimo CCNL, sostenendo: che mancavano i presupposti della sostituzione; che la durata ultranovennale rendeva incompatibile la qualificazione come incarico provvisorio; che il termine di 6/12 mesi non poteva avere mera funzione sollecitatoria; che il sostituto doveva essere già titolare di incarico dirigenziale e non poteva essere un dirigente professional; che l'azienda aveva assegnato altrove la precedente struttura, sicché la fattispecie non era riconducibile all'art. 18; e che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il regolamento aziendale sugli incarichi dirigenziali e valorizzare la pretesa disparità di trattamento rispetto ai dirigenti formalmente titolari di UOC. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui invocavano il regolamento aziendale senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'esame di quella questione perché nuova; nel resto ha reputato infondato il ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui la sostituzione in incarichi dirigenziali del SSN non integra mansioni superiori, non dà luogo all'applicazione dell'art. 2103 c.c., non consente di pretendere il trattamento economico del sostituito e resta regolata dalla disciplina collettiva che prevede una specifica indennità sostitutiva. Ha inoltre ribadito che il protrarsi della sostituzione oltre il termine contrattuale non trasforma la fattispecie in un incarico di fatto diverso né fonda il diritto all'intero trattamento economico, essendo il termine una previsione sollecitatoria. È stato altresì affermato che la disciplina si applica anche alla dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa, e che la copertura temporanea di posti di nuova istituzione e mai prima coperti rientra nell'art. 18 del CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva escluso il diritto del dirigente alle indennità e, più in generale, al trattamento economico rivendicato oltre la disciplina della sostituzione. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 18 del CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa anche alla copertura temporanea di posti di nuova istituzione e ha escluso che la protrazione dell'incarico oltre i termini contrattuali comportasse il diritto al trattamento economico del dirigente sostituito. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come base normativa del trattamento della dirigenza; nel caso concreto non è stato ritenuto idoneo a superare la disciplina collettiva della sostituzione.
artt. 15 e 15-ter d.lgs. n. 502/1992
Ritenuti applicabili anche alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa; la Corte richiama il principio per cui la disciplina della sostituzione si coordina con tale assetto normativo.
art. 36 Cost.
Invocato per sostenere l'inadeguatezza della sola indennità sostitutiva; la Corte esclude la sua violazione perché la contrattazione collettiva considera l'indennità adeguatamente remunerativa.
art. 2103 c.c.
Esclusa l'applicabilità alla sostituzione dirigenziale nel SSN, che non integra mansioni superiori.
artt. 27, 40 e 41 CCNL Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 8.6.2000
Richiamati dal ricorrente per fondare il diritto al trattamento economico; la Corte li legge in coerenza con la disciplina della sostituzione e con la previsione di una specifica indennità, non del trattamento del sostituito.
art. 18 CCNL 8.6.2000 Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa
La sostituzione del dirigente di struttura complessa non costituisce mansioni superiori; il termine di 6 mesi, prorogabile a 12, ha funzione sollecitatoria; la protrazione oltre tale termine non attribuisce il trattamento economico del sostituito ma solo l'indennità sostitutiva prevista dal contratto.
art. 1362 c.c. e ss.
Invocati per la interpretazione del contratto collettivo; la Corte li usa in funzione coerente con il testo contrattuale e la giurisprudenza consolidata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per recepire i precedenti di legittimità rilevanti in materia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, la sostituzione temporanea del titolare di una struttura complessa, disciplinata dalla contrattazione collettiva, non integra di per sé svolgimento di mansioni superiori e non consente l'applicazione dell'art. 2103 c.c.
- Quando il contratto collettivo prevede per la sostituzione una specifica indennità, tale compenso è da considerarsi tendenzialmente esaustivo del maggior onere, con esclusione del diritto al trattamento economico pieno del dirigente sostituito.
- Il superamento del termine contrattuale di durata della sostituzione non trasforma automaticamente l'incarico in una posizione diversa né fonda, da solo, un diritto al trattamento economico corrispondente alla struttura sostituita; il termine ha funzione sollecitatoria.
- La disciplina della sostituzione prevista per la dirigenza medica è applicabile, per analogia di contenuto normativo, anche alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN.
- Una questione nuova, sollevata solo in note difensive e non coltivata nei gradi di merito, non può essere utilmente dedotta in cassazione per censurare la sentenza che ne abbia escluso l'esame.
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