Cassazione Civile, Ordinanza n. 07046/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico alle dipendenze di una azienda sanitaria pubblica aveva dedotto di avere svolto, dal 2011 al 2015, le funzioni di direttore di struttura complessa sulla base di un ordine di servizio del direttore generale. In primo grado aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento di differenze retributive corrispondenti all'indennità di esclusività, all'indennità di direzione di struttura complessa e alla retribuzione di posizione minima unificata; in via subordinata aveva chiesto le somme a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo che l'unico titolo astrattamente configurabile fosse l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 del CCNL, non proposta, e aveva escluso l'azione ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto qualificando come nuova, perché diversa per petitum e causa petendi, la domanda fondata sull'art. 18 del CCNL, ritenendo inapplicabile la ricostruzione della domanda complanare e della modificazione del thema decidendum. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 113, 115, 112, 420 e 437 c.p.c., dell'art. 18 del CCNL e omesso esame, sostenendo che la richiesta di pagamento dell'indennità di sostituzione non introduceva un nuovo fatto costitutivo, ma era mera specificazione del titolo giuridico spettante per il medesimo svolgimento di mansioni, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare d'ufficio la corretta disciplina contrattuale in forza del principio iura novit curia; ha inoltre dedotto l'omessa pronuncia sulla domanda relativa all'indennità di sostituzione e ha richiamato precedenti di legittimità in tema di domanda minore virtualmente compresa in quella maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure formulate come violazione di legge e omesso esame del fatto decisivo, ma ha accolto la doglianza correttamente veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extra petizione. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice può ricondurre i fatti allegati alla disciplina contrattuale corretta senza alterare petitum e causa petendi e senza introdurre nuovi fatti, potendo riconoscere anche una tutela minore inclusa in quella domandata. Poiché la corte territoriale, senza ravvisare nuove allegazioni fattuali, aveva considerato nuova la domanda di indennità di sostituzione rispetto a quella di maggiori differenze retributive per il medesimo incarico e non aveva fatto applicazione del principio iura novit curia sul CCNL, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa, rigettata nei gradi di merito per difetto di residualità
art. 18 del CCNL 8.6.2000
individua l'indennità di sostituzione che, secondo il ricorrente e la Corte di legittimità, poteva costituire il corretto titolo giuridico delle spettanze richieste
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di corretta applicazione del diritto da parte del giudice
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle allegazioni e della prova
norma decisiva: il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se qualifica giuridicamente i fatti allegati e attribuisce una tutela minore compresa nella domanda, ma incorre in error in procedendo se altera petitum o causa petendi
richiamato in relazione alle preclusioni del rito del lavoro e al tema della nuova domanda
richiamato nel motivo di ricorso in tema di preclusioni in appello nel rito del lavoro
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la Corte osserva che l'omessa pronuncia non si deduce correttamente come violazione di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
censura dichiarata inammissibile perché non indicava un effettivo scostamento tra le rationes delle decisioni di merito
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente conforme
art. 183, comma 1, n. 6 c.p.c.
menzionato per escluderne l'applicazione al rito del lavoro nella prospettazione della Corte territoriale
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice conosce d'ufficio il CCNL e deve applicare la disciplina contrattuale corretta ai fatti allegati, senza essere vincolato alla sola qualificazione giuridica proposta dalla parte.
- Non c'è mutatio libelli né violazione dell'art. 112 c.p.c. se, a parità di fatti storici dedotti, il giudice riconosce una pretesa minore o diversa solo perché ricondotta a una clausola contrattuale differente, purché non vengano introdotti nuovi elementi di fatto nel tema controverso.
- La domanda volta al riconoscimento di maggiori differenze retributive può ricomprendere, in via virtuale, una tutela economica minore fondata sul medesimo svolgimento di mansioni o incarico, quando la diversa disciplina applicabile incide solo sul titolo giuridico e sulla misura del dovuto.
- L'omessa pronuncia va denunciata come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si confronta con le rationes decidendi delle sentenze di merito e non evidenzia uno specifico e decisivo fatto storico trascurato.
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