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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14342/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro in relazione a precedenti pronunce della Commissione tributaria provinciale di Roma concernenti un avviso di accertamento/liquidazione presupposto. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, la mancata o invalida notifica dell'atto impositivo presupposto e, in parte, anche della cartella. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR avesse valorizzato documenti e difese introdotti solo in appello dall'Ufficio, mentre in primo grado l'Ufficio si era limitato a eccepire la tardività del ricorso e a difendere la pretesa; (2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari (art. 60 d.P.R. n. 600/1973, art. 52, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, art. 26 d.P.R. n. 602/1973, L. n. 890/1982), lamentando l'invalidità della notifica sia dell'avviso di liquidazione sia della cartella esattoriale.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto ammissibile, nel processo tributario, la produzione in appello dell'originale dell'atto impositivo notificato, anche da parte rimasta contumace in primo grado, poiché si tratta di mera difesa e non di eccezione in senso stretto; quindi la produzione non introduceva nuovi temi di indagine né nuove domande o eccezioni vietate. Sul secondo motivo ha dichiarato le doglianze inammissibili: quanto al vizio della relata di notifica, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto trascrivere integralmente la relata per rispettare il principio di specificità; inoltre la censura relativa alla notifica della cartella era comunque inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, non essendo stata dedotta in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del concessionario e dell'Agenzia delle Entrate ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello; la produzione dell'atto impositivo notificato integra una mera difesa e non introduce un nuovo tema di indagine o una nuova eccezione in senso stretto

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    il divieto di eccezioni nuove riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o la produzione documentale diretta a confutare le deduzioni avversarie

  • art. 366 c.p.c.

    quando si deduce il vizio di una relata di notificazione in cassazione, il principio di specificità impone la trascrizione integrale della relata; in difetto il motivo è inammissibile

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale norma sulla notificazione degli atti tributari, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 52, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato quale norma sulla notificazione dell'avviso di liquidazione nell'imposta di registro, ma la relativa doglianza non è stata accolta

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale norma sulla notificazione della cartella esattoriale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • L. n. 890/1982

    richiamata quale disciplina della notificazione degli atti a mezzo posta, senza accoglimento della censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione in appello dell'atto impositivo notificato, volta a dimostrare l'effettiva notifica contestata dal contribuente, costituisce mera difesa e non viola il divieto di eccezioni nuove.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le difese documentali o confutatorie delle allegazioni avversarie.
  • In cassazione, la denuncia di un vizio della relata di notifica richiede la trascrizione integrale della relata nel ricorso, perché la Corte possa apprezzare immediatamente la rilevanza del vizio dedotto.
  • Una censura sulla nullità o inesistenza della notifica di un atto è inammissibile se viene proposta per la prima volta in appello e non risulta dedotta nel grado precedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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