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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23546/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione ha rideterminato la categoria di un immobile da A1 ad A10, con conseguente aumento della rendita. L’immobile era stato oggetto di proposta DOCFA presentata dal precedente proprietario; successivamente era stato acquistato dagli odierni ricorrenti e risultava locato a uno studio di avvocati. La CTR ha ritenuto legittimo il classamento in A10 valorizzando la procedura DOCFA, l’effettivo uso professionale dell’immobile, il raffronto con unità limitrofe e il mancato perfezionamento del cambio di residenza. I contribuenti hanno proposto due motivi: 1) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per difetto di motivazione dell’avviso, sostenendo che non fossero indicate le ragioni per cui l’immobile, originariamente abitativo, dovesse ritenersi destinato solo ad attività professionale; 2) violazione delle norme catastali e dell’art. 2697 c.c., contestando che ai fini del classamento potesse prevalere l’effettivo utilizzo dell’immobile sulle sue caratteristiche oggettive e tipologiche, e quindi che l’uso concreto potesse giustificare la categoria A10.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di classamento derivante da procedura DOCFA, l’avviso è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi e la classe attribuita, se la divergenza rispetto alla proposta del contribuente dipende da una diversa valutazione tecnica e non da una diversa ricostruzione dei fatti. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che ai fini della classificazione catastale rilevano le caratteristiche oggettive dell’immobile, ma che nel caso concreto la CTR non aveva fondato il classamento solo sull’attività svolta nell’immobile: aveva invece valorizzato un elemento strutturale sopravvenuto, cioè l’eliminazione della cucina, idoneo a far ritenere l’unità destinata a ufficio/studio privato e quindi correttamente classificabile in A10. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura per violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte ribadisce che, nel classamento DOCFA, l’obbligo motivazionale è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la divergenza dipende da una diversa valutazione tecnica.

  • art. 43, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato dalla CTR per distinguere tra strumentalità per natura e per destinazione, rilevante ai fini della diversa destinazione d’uso dell’immobile.

  • art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il classamento debba dipendere dalle caratteristiche oggettive dell’immobile.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    È richiamato dai ricorrenti per contestare il rilievo attribuito all’uso concreto dell’immobile rispetto alle caratteristiche tipologiche.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa violazioni rilevanti rispetto al riparto dell’onere probatorio nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando l’Ufficio si limita a indicare i dati oggettivi dell’immobile e la categoria attribuita, se la divergenza rispetto alla proposta del contribuente deriva da una diversa valutazione tecnica e non da una contestazione dei fatti descritti nella denuncia.
  • Se l’Amministrazione non contesta gli elementi di fatto indicati dal contribuente ma ne offre una diversa valutazione tecnico-estimativa, non è necessaria una motivazione analiticamente più ampia dell’avviso; una motivazione più approfondita è richiesta solo quando l’Ufficio disattenda o modifichi i fatti posti a base della proposta DOCFA.
  • Ai fini della classificazione catastale di un immobile, il criterio centrale resta quello delle caratteristiche oggettive, strutturali e tipologiche del bene; tuttavia, una modifica materiale o strutturale dell’unità può incidere sul classamento se rende l’immobile oggettivamente coerente con una diversa categoria catastale.
  • La categoria catastale A10 è compatibile con unità immobiliari che, per tipologia, dotazione di impianti e finiture, risultino destinate a uffici o studi privati; la destinazione professionale non può essere affermata in modo meramente soggettivo, ma deve trovare riscontro in elementi oggettivi del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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