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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12113/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il 2009 nei confronti di una società di trasporto merci, contestando maggiori imponibili ai fini Irap, Ires e Iva sulla base di un PVC conseguente a verifica della Guardia di finanza. Secondo l’Ufficio, la società si era avvalsa di tre cooperative riconducibili allo stesso imprenditore, mediante appalti solo apparenti che avrebbero mascherato una illecita somministrazione di manodopera; inoltre le cooperative avrebbero utilizzato autotrasportatori che, pur formalmente dipendenti, operavano in proprio. Da ciò derivavano, per l’Amministrazione, costi indeducibili perché relativi a fatture per operazioni inesistenti, indebita detrazione dell’Iva e illegittima deduzione di spese del personale ai fini Irap, oltre a profili contributivi. I giudici tributari di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo irrilevante la natura fittizia o meno dell’interposizione di manodopera e osservando, quanto all’Iva, che l’imposta era stata comunque versata all’Erario dalla società. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione delle norme su reddito d’impresa, accertamento, Iva e regole probatorie, sostenendo che l’onere di provare deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva grava sul contribuente e che, in caso di interposizione fittizia di lavoratori o di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sono indeducibili e il pagamento dell’imposta da parte del cedente non attribuisce al cessionario il diritto alla detrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società resistente, ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi se la fattispecie contestata dall’Ufficio sia effettivamente sussistente e decida sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell’Iva secondo il principio di diritto richiamato, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato insieme alle norme su accertamento e IVA per sostenere che la deducibilità dei costi va valutata secondo le regole fiscali e l’onere della prova grava sul contribuente.

  • artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati a fondamento del potere di accertamento e della contestazione dei maggiori imponibili.

  • artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati per contestare l’indebita detrazione IVA in presenza di operazioni ritenute inesistenti o fittizie.

  • art. 25 d.P.R. n. 556 del 1997

    Richiamato nel quadro normativo della pretesa fiscale azionata dall’Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l’onere di provare i presupposti della deduzione dei costi e della detrazione IVA grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con le norme sulle presunzioni per sostenere la censura dell’Ufficio sul governo delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con le norme sulle presunzioni per sostenere la censura dell’Ufficio sul governo delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte esclude che il ricorso fosse inammissibile per carenza di esposizione sommaria dei fatti e dei motivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte esclude che il ricorso sia inammissibile per aver sottoposto nuovamente questioni di fatto, perché le censure riguardano la violazione di regole probatorie.

Massime di principio

  • In materia di fatturazione per operazioni inesistenti e di costi connessi a intermediazione di manodopera, il contribuente che intenda dedurre i costi o detrarre l’Iva deve provare i presupposti della relativa pretesa fiscale; l’onere probatorio non ricade sull’Amministrazione in modo da esonerare il contribuente dalla dimostrazione della spettanza del beneficio.
  • Quando l’appalto di servizi maschera una somministrazione irregolare di manodopera, i costi del personale riferiti all’operazione non sono deducibili e non assumono rilevanza fiscale come prestazioni imponibili dell’appaltatore, perché il titolo giuridico dell’operazione è invalido o meramente fittizio.
  • Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti o di servizi resi solo fittiziamente tramite interposizione, il fatto che l’imposta sia stata versata a monte dal cedente non fa sorgere automaticamente, in capo al cessionario, il diritto alla detrazione dell’Iva.
  • Il giudice di merito non può prescindere dall’accertamento della reale natura dell’operazione contestata quando la questione decisiva riguarda la spettanza di deduzione e detrazione fiscali; deve verificare in concreto se la fattispecie fraudolenta allegata dall’Ufficio sia provata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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