Cassazione Civile, Ordinanza n. 34816/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza confluita in PVC, con recupero a tassazione di costi per pubblicità e sponsorizzazioni ritenuti indeducibili e con ripresa anche ai fini IVA. In appello la decisione di merito aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo deducibili le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di una associazione sportiva dilettantistica. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe invertito il riparto dell'onere della prova e avrebbe ritenuto provata l'effettiva esecuzione del servizio pubblicitario sulla base di estratti di periodici e fotografie; con il secondo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'incertezza nell'esecuzione e nell'entità delle prestazioni fatturate. Il contribuente resiste con controricorso.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene innanzitutto che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002, nel testo applicabile, stabilisca per le sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità, sicché non sono pertinenti valutazioni comparative con i prezzi praticati da altri sponsor né giudizi sulla convenienza economica dell'operazione. Quanto al profilo dell'effettività della prestazione, la Corte osserva che la sentenza impugnata non si era limitata a richiamo della documentazione, ma aveva compiuto un autonomo apprezzamento degli elementi istruttori, ritenendo esistente la specifica attività promozionale e la corrispondenza tra fattura e prestazione. Ne consegue che non vi è né violazione del riparto dell'onere probatorio né omesso esame di un fatto decisivo, poiché il fatto storico è stato comunque esaminato dal giudice di merito. Le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"
La disposizione, nel testo ratione temporis, è interpretata come fonte di una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, purché ricorrano i presupposti previsti dalla norma.
art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato come norma di collegamento per la qualificazione delle spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità.
È evocato dal ricorrente per denunciare la violazione del riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che il giudice di merito abbia invertito tale riparto.
Sono richiamati per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia svolto un autonomo accertamento istruttorio, non sindacabile nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso con memoria illustrativa e controricorso.
È richiamato per la regolazione delle spese in base alla soccombenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per l'ulteriore contributo unificato, del quale la Corte esclude i presupposti nella fattispecie indicata.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni effettuate in favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrano i presupposti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità; pertanto non è consentito al giudice introdurre un ulteriore vaglio di convenienza economica o di comparazione con compensi praticati ad altri sponsor.
- Ai fini dell'imponibile e dell'IVA, ciò che resta rilevante è la verificabilità dell'effettiva esistenza della prestazione fatturata e della sua corrispondenza documentale alla specifica attività promozionale svolta dal beneficiario; se il giudice di merito accerta tali elementi, non è configurabile la violazione dell'art. 2697 c.c. solo perché una parte contesta la prova.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se la motivazione non dia conto di tutte le risultanze istruttorie invocate dalle parti.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già svolto una valutazione autonoma e specifica delle prove acquisite.
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