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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22237/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta contro il decreto prefettizio di espulsione, ritenendo che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie comportasse automaticamente la perdita del diritto a permanere nel territorio nazionale e rendesse dovuta l'espulsione. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 35-bis, comma 4, e dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che il diniego di rinnovo del permesso non gli era stato notificato e che l'espulsione sarebbe stata illegittima perché il prefetto avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine per impugnarlo e, in caso di impugnazione, la decisione sulla richiesta di sospensione. Ha inoltre affermato che, successivamente, era stata pronunciata una sospensione da parte del tribunale di Catanzaro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della legittimità del decreto di espulsione, il giudice deve verificare solo l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che la impongono, in particolare la mancanza di un valido titolo di soggiorno. La pendenza del termine per impugnare il diniego del permesso, come pure la successiva impugnazione o la relativa decisione cautelare, non costituiscono antecedenti logici necessari dell'espulsione. Se poi il diniego del permesso venga accolto o sospeso, lo straniero può chiedere al prefetto la revoca dell'espulsione e, in caso di rigetto, proporre opposizione al giudice di pace. La doglianza relativa alla sospensione cautelare è stata dichiarata inammissibile perché fondata su un fatto non risultante dal provvedimento impugnato e non accertabile in cassazione. Spese non liquidate per assenza di attività difensiva della parte intimata; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008

    È richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne ricava un obbligo per il prefetto di attendere l'esito dell'impugnazione del diniego prima di disporre l'espulsione.

  • art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008

    La Corte lo interpreta nel senso che l'espulsione presuppone l'illegittimità attuale della permanenza per carenza di valido titolo di soggiorno al momento del provvedimento, non la definitività del diniego né la scadenza del termine di impugnazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui rinvia il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il controllo del giudice ordinario riguarda esclusivamente la sussistenza, al momento dell'adozione del provvedimento, dei presupposti di legge che lo rendono dovuto, in primo luogo la mancanza di un valido titolo di soggiorno.
  • La pendenza del termine per impugnare il diniego del permesso di soggiorno non impedisce al prefetto di adottare il decreto di espulsione, poiché tale pendenza non costituisce antecedente logico-giuridico necessario della misura espulsiva.
  • L'eventuale successivo accoglimento o sospensione del provvedimento che ha negato il soggiorno non travolge automaticamente l'espulsione, ma legittima lo straniero a chiedere la revoca al prefetto e, se necessario, a impugnare nuovamente il decreto espulsivo.
  • In sede di legittimità non possono essere esaminati fatti non risultanti dal provvedimento impugnato, poiché il ricorso per cassazione non consente un autonomo accertamento del merito su circostanze extratestuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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