Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06025/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui il Comune aveva contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2012 su varie unità immobiliari della società, per un importo complessivo di 76.309 euro. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società e accolto quello del Comune, escludendo sia i vizi dedotti sulla motivazione dell'avviso e sul contraddittorio, sia la dedotta perdita del possesso degli immobili per effetto di una procedura esecutiva e di un sequestro penale; aveva inoltre negato la riduzione del 50% dell'imposta per asserita inagibilità, ritenendo non provata la relativa condizione. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione del contraddittorio per mancata chiamata dell'Agenzia del Territorio quale litisconsorte necessario; 2) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per mancata indicazione di dati catastali, rendite e criteri di calcolo della base imponibile; 3) violazione delle norme sull'IMU per assenza di possesso dei beni, prima sottoposti a esecuzione immobiliare e poi a sequestro penale; 4) errata determinazione del valore catastale rispetto al valore commerciale e contabile; 5) violazione della disciplina sull'esenzione o riduzione per immobili inagibili, sostenendo che gli immobili fossero in stato di abbandono e quindi inagibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato tardivamente. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 29 ottobre 2018 e che il ricorso era stato spedito per la notifica solo il 28 febbraio 2020, oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 per le controversie definibili con enti territoriali non è stata ritenuta operante in favore della ricorrente, poiché la società non ha allegato né dimostrato che il Comune avesse adottato la delibera di adesione alla procedura di definizione agevolata. La Corte ha affermato che, in tali ipotesi, grava sul contribuente l'onere di provare il presupposto costitutivo della sospensione. L'inammissibilità per tardività è stata assorbente rispetto all'esame dei motivi di merito. La società è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di sei mesi

    Il ricorso per cassazione era tardivo perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione, calcolato in assenza di sospensioni applicabili.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso, ma non esaminati nel merito poiché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per tardività.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della dedotta violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

  • art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della dedotta violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 7 L. n. 12

    Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 3 L. n. 241/1990 per contestare la motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato nei motivi sul calcolo della base imponibile IMU e sul valore catastale dell'immobile.

  • art. 1 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato nel terzo motivo quale norma sulla soggettività e presupposto dell'IMU/ICI.

  • art. 8 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato nel quinto motivo per sostenere il diritto alla riduzione dell'imposta per immobile inagibile.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"

    La sospensione opera per le liti definibili, ma il contribuente che la invoca in una controversia con ente territoriale deve allegare e dimostrare l'adozione della delibera comunale di adesione alla definizione agevolata.

  • art. 6, comma 16, d.l. n. 119/2018

    Per le controversie con enti territoriali la definizione agevolata richiede una scelta dell'ente entro il termine previsto; senza tale adesione non opera la sospensione automatica in favore del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sospensione dei termini di impugnazione è collegata, per le liti tributarie con enti territoriali, all'adesione dell'ente a una procedura di definizione agevolata, chi intende avvalersene deve allegare e provare l'esistenza della delibera comunale o dell'atto equivalente; in mancanza, il ricorso notificato oltre il termine lungo è inammissibile.
  • La sospensione ope legis dei termini nelle controversie definibili non elimina l'onere della parte che la invoca di provare il presupposto specifico richiesto dalla disciplina applicabile nel caso concreto, specie quando la definibilità dipende da una determinazione dell'ente territoriale e non da un automatismo generale.
  • L'inammissibilità del ricorso per tardività assorbe l'esame di tutti i motivi di merito, inclusi quelli relativi a litisconsorzio necessario, motivazione dell'atto impositivo, possesso del bene e agevolazioni IMU per inagibilità.
  • Nei giudizi tributari, la conoscenza dei regolamenti e degli atti secondari dell'ente territoriale non rientra nei doveri officiosi del giudice in base al principio iura novit curia, sicché la relativa allegazione e prova grava sulla parte che ne invoca gli effetti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.